

 |

A5
TORINO-QUINCINETTO
A4/A5 IVREA-SANTHIA'
TANG. NORD di TORINO
TANG. SUD di TORINO
AUT. TORINO-PINEROLO
DIRAMAZIONE MONCALIERI
DIRAMAZIONE S.S. 11
Ativa S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 Torino
www.ativa.it
|
 |

 |

A10-E80
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Via della Repubblica, 46
18100 Imperia
www.autostradadeifiori.it
|
 |

 |

A11-A12-A15
Salt S.p.A.
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore
www.salt.it
|
 |

 |

A15
Autocamionale della Cisa S.p.A.
Via Camboara,26/A
43010 Ponte Taro (PR) www.autocisa.com
|
| |
 |
| |

|
Servizi
Online:
| Login
Trasportatori |
 |
|
|
|
|
|
|
home >> Normative >>
Decreto ministerfiche Scorte Tecniche
|
|
| |
Modificazioni al
<<Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità>>.
Decreto Ministeriale 28 maggio 1998
|
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto l’art. 10 comma 9 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n.360, ove
è previsto che nel provvedimento di autorizzazione alla
circolazione per i veicoli eccezionali e per i trasporti
in condizioni di eccezionalità può essere imposto un servizio
di scorta della Polizia Stradale o di scorta tecnica secondo
le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento; Atteso
che nello stesso art.10 comma 9 è data facoltà alla Polizia
Stradale, nel caso in cui nel provvedimento di autorizzazione
sia prescritta la scorta da parte della stessa di autorizzare
l’impresa di avvalersi della scorta tecnica; Visto l’art.16
del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada approvato con il decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992,n.495 come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996,n.610, che stabilisce i casi in cui l’ente che rilascia
il provvedimento di autorizzazione prescrive la scorta
di Polizia o la scorta tecnica; Visto il decreto ministeriale
18 luglio 1997 n.3806, con il quale il Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro dell’interno ha approvato
il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità; Valutate
le istanze formulate dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto,
al fine di semplificare le modalità di svolgimento del
servizio di scorta tecnica, contemperandole con le esigenze
di sicurezza della circolazione stradale; Ritenuto utile
ed opportuno procedere ad una modifica delle disposizioni
degli articoli 10,11, e 14 del predetto disciplinare anche
sulla base di alcune esperienze maturate in altri paesi
dell’Unione europea ; Considerato che dalle segnalazioni
pervenute da parte dei Ministeri dell’interno e dei trasporti
oltre che dalle associazioni di categoria dell’autotrasporto,
risulta che le imprese tutt’oggi autorizzate all’espletamento
del servizio di scorta tecnica non sono sufficienti per
garantire il servizio su tutto il territorio nazionale
; Ritenuto pertanto necessario prevedere un regime transitorio
che promuova la graduale entrata in vigore di tutte le
prescrizioni contenute nel predetto disciplinare permettendo
nelle more del completamento degli adempimenti, di avvalersi
per le scorte di mezzi e personale di cui chi effettua
il trasporto abbia la disponibilità ferma restando la
possibilità da parte delle imprese già autorizzate di
effettuare le scorte;
Decreta:
|
| Art.1
|
Gli
articoli 10 ed 11 del << Disciplinare delle scorte
tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni
di eccezionalità >>, approvato con il decreto
ministeriale 18 luglio 1997 n.3806 sono sostituiti dai
seguenti: <<Art.10 ( Numero dei veicoli utilizzati
per i servizi di scorta )
1. Salvo il caso
in cui l’autorizzazione alla circolazione o quella della
Polizia stradale prevedano la possibilità di formare
un convoglio di veicoli o di trasporti in condizioni
di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto deve essere
scortato:
a) un veicolo
aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti con alla guida una persona
munita di abilitazione ai sensi dell’art.5, per veicoli
o trasporti che hanno larghezza non superiore a 3
m e lunghezza non superiore a 27 m e che circolano
a senso unico di marcia o a carreggiate separate con
almeno due corsie disponibili per senso di marcia
o in alternativa limitatamente alla circolazione in
autostrada per i veicoli o trasporti che hanno larghezza
non superiore a 3.20 m e lunghezza non superiore a
18.75 m;
b) due autoveicoli
aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti con alla guida una persona
munita di abilitazione ai sensi dell’art.5 per veicoli
o trasporti che superano le dimensioni indicate alla
lettera a) e che circolano sulle strade indicate
nella stessa ;
c) un autoveicolo
aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti, con una persona a bordo,
oltre il conducente munita di abilitazione ai sensi
dell’art.5, per veicoli o trasporti che hanno larghezza
non superiore a 2.55 m e lunghezza non superiore a
27 m o in alternativa larghezza non superiore a 2.70
m e lunghezza non superiore a 21 m e che circolano
sulle strade a carreggiata unica con una o più corsie
per senso di marcia e sulle strade di cui alla lettera
a) limitatamente ai tratti temporaneamente a doppio
senso di circolazione;
d) due autoveicoli
aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti per veicoli e trasporti
che superano le dimensioni indicate alla lettera c)
e che circolano sulle strade indicate nella stessa.
Sull’autoveicolo collocato a protezione anteriore
deve trovarsi oltre al conducente una persona munita
di abilitazione ai sensi dell’art.5 mentre sull’autoveicolo
posto a protezione posteriore può prendere posto il
solo conducente purchè sia abilitato ai sensi dell’art.5.
2. Ferme restando
le disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale
avvalendosi della facoltà prevista dall’art.10 comma
9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e
successive modificazioni, può imporre che in determinate
condizioni di traffico o per taluni veicoli eccezionali
o trasporti in condizioni di eccezionalità aventi caratteristiche
e dimensioni particolari, la scorta sia effettuata da
più veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti.
|
| Art.11
|
(
Posizione dei veicoli di scorta )
1. Durante lo svolgimento
del servizio gli autoveicoli di scorta tecnica dovranno
essere sempre posizionati in modo da garantire in tutte
le situazioni di traffico la massima visibilità del
convoglio, l’individuazione di eventuali impedimenti
del sicuro movimento del veicolo nonchè l’eventuale
arresto in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando
quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse
tipologie di strade ed in funzione della velocità media
dei veicoli in transito, gli autoveicoli di scorta sono
collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
a) per le strade
o per i tratti di strada anche temporaneamente con
unica carreggiata a doppio senso di circolazione nel
caso in cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta
lo stesso precederà il veicolo o il trasporto in condizioni
di eccezionalità ad una distanza non inferiore a m
50, mentre nel caso siano previsti due autoveicoli
di scorta il primo veicolo di scorta precederà il
veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità
ad una distanza non inferiore a m 50 mentre il secondo
lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 50 e
non superiore a m 80;
b) per le strade
o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate
separate nel caso in cui sia previsto un solo autoveicolo
di scorta lo stesso seguirà il veicolo o il trasporto
in condizioni di eccezionalità ad una distanza non
inferiore a m 30 e non superiore a m 150, mentre nel
caso siano previsti due autoveicoli di scorta, il
primo seguirà sempre il convoglio eccezionale ad una
distanza non inferiore a m 30 e non superiore a m
50, mentre il secondo messo a protezione posteriore,
lo seguirà ad una distanza non inferiore a m 100 e
non superiore a m 150;>>
|
| Art.2
|
Al comma
2 la lettera b) dell’art.14 del << Disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti
in condizioni di eccezionalità >>, approvato con
il decreto ministeriale del 18 luglio 1997, n.3806, è
sostituita dalla seguente: << b) le dimensioni le
masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto
in condizioni di eccezionalità da scortare siano non superiori
a quelle autorizzate. La verifica delle masse è effettuata
unicamente su base documentale>>. |
| Art.3
|
Al
<< Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità >>,
approvato con il decreto ministeriale del 18 luglio
1997 n.3806, dopo il titolo II è aggiunto in fine, il
seguente titolo: <<Titolo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.17 ( Disposizioni transitorie).
1. Ai sensi dell’art.16
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n.495, fino al 30 novembre 1998, laddove
sussistano le condizioni previste dall’art.16, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n.495, per l’imposizione della scorta tecnica
la stessa sarà prescritta dall’ente competente al rilascio
delle autorizzazioni con l’esplicita annotazione che,
nell’impossibilità di avvalersi di imprese autorizzate
ai sensi degli articoli 2 e 3 è fatto obbligo di rivolgersi
agli uffici della Polizia stradale per le successive
determinazioni.
2. Nei casi in
cui al comma 1, ai sensi dell’art.16, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495,
fino al 30 novembre 1998 la Polizia stradale, verificata
la documentazione prodotta da cui risulti che in tutto
l’itinerario o in parte di esso non sia possibile avvalersi
di imprese autorizzate ai sensi degli artt.2 e 3, consente
per i tratti interessati l’effettuazione della scorta
con veicoli nella disponibilità di chi effettua il trasporto
e con i propri dipendenti o soci, di provata esperienza
in quanto abilitati ai sensi dell’art.5.
3. Nei casi in
cui ai sensi dell’art.16 comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l’ente che
rilascia l’autorizzazione abbia previsto direttamente
la scorta della Polizia stradale, la stessa ai sensi
dell’art.16 comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n.495, fino al 30 novembre
1998 avvalendosi della facoltà prevista dall’art.10,
comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285,
autorizzerà l’impresa di avvalersi in sua vece della
scorta tecnica. Qualora successivamente alla prescrizione
della scorta tecnica sia verificato dalla documentazione
che in tutto il percorso o in parte dello stesso non
sia possibile avvalersi delle imprese autorizzate ai
sensi degli artt.2 e 3, la Polizia stradale può consentire
l’effettuazione delle scorte con veicoli e personale
nella disponibilità di chi effettua il trasporto aventi
i requisiti indicati nel comma 2.
4. Nei casi previsti
2 e 3 devono essere rispettate tutte le previsioni del
presente disciplinare relative al numero ed all’equipaggiamento
dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per
ciascuna scorta nonché tutte le disposizioni relative
alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta.
In tali casi il caposcorta è nominato da chi effettua
il trasporto e rimane in ogni caso vietato effettuare
interventi di regolazione e di segnalazione del traffico.
5. Fino al 30 novembre
1998 la frequenza delle sessioni d’esame può essere
ridotta fino ad una cadenza mensile anche in deroga
a quanto previsto all’art.6 comma 1
|
| Art
.4 |
Le modifiche
ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione. Roma, 28
maggio 1998
Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA
Il Ministro dell’interno
NAPOLITANO |
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le
norme vigenti. |
|
|