|
Decreto Ministeriale del 18 luglio 1997
Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità modificato
come da Decreto Ministeriale del 24 aprile 2003
|
| TitoloI
Autorizzazione delle imprese, abilitazione del personale
e dotazione dei veicoli Autorizzazione delle imprese |
| Capo
I
Autorizzazione delle imprese |
|
Art.1
(Autorizzazione delle imprese)
|
| |
|
| 1. |
Le imprese
sono autorizzate allo svolgimento del servizio di scorta
tecnica, previsto dall’art. 10, comma 9, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, dal
prefetto della provincia ove hanno sede. |
| |
|
| 2. |
L’autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata al nome dell’imprenditore
nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori
delle società in nome collettivo, degli accomandatari
delle società in accomandita semplice o degli amministratori
muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi. |
| |
|
| 3. |
L'autorizzazione
può essere altresì rilasciata a nome di imprenditori o
degli amministratori di società commerciali legalmente
costituiti appertenenti a Stati membri dell'Unione europea,
ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia
sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità. |
| |
|
| 4. |
>L'autorizzazione
ha una validità di 5 anni e può essere rinnovata a domanda,
previa verifica dei requisiti richiesti per il rilascio. |
| |
|
Art.2
(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione) |
| |
|
| 1. |
L'autorizzazione
è rilasciata ad uno dei soggetti indicati all'articolo
precedente che sia in possesso dei seguenti requisiti: |
| |
|
| |
a) sia
cittadino italiano, di Stato membro dell'Unione europea
oppure di altro Stato estero con residenza in Italia; |
| |
|
| |
b) abbia
raggiunto la maggiore età; |
| |
|
| |
c) l'impresa
che dirige o che amministra sia iscritta alla CCIAA, oppure,
per le imprese straniere, nel registro professionale dello
Stato di appartenenza; |
| |
|
| |
d) non
sia in stato di fallimento, di liquidazione o concordato
preventivo, ovvero se straniero, non si trovi in condizioni
equivalenti secondo la legislazione applicabile nello
Stato di appartenenza; |
| |
|
| |
e) non
abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro la economia pubblica,
l'industria ed il commercio o contro il patrimonio per
i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre o
per altro delitto non colposo per il quale la legge commini
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due
anni o nel massimo a cinque anni oppure condanne comportanti
interdizioni dai pubblici uffici superiore a tre anni
salvo riabilitazione ovvero due condanne per omessa contribuzione
assistenziale o previdenziale. Il requisito è accertato
sulla base del certificato del casellario giudiziario
o di un documento equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; |
| |
|
| |
non sia
sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni
ed integrazioni; |
| |
|
| |
g) sia
in possesso dei seguenti requisiti di idoneità tecnica,
di capacità finanziaria e idoneità professionale: |
| |
|
| |
g1) referenza
di affidamento rilasciata da aziende o istituti di credito
per un importo pari a centocinquanta milioni, aumentato
di cinque milioni per ciascun veicolo da adibire ai servizi
di scorta; |
| |
|
| |
g2) copertura
assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso
terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta
tecnica con un massimale non inferiore a cinque miliardi; |
| |
|
| |
g3) possesso
di almeno cinque autoveicoli aventi le caratteristiche
indicate all'art. 7 intestati a nome della impresa o del
suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto
di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione
finanziaria, ovvero di locazione senza conducente, di
cui all’art.84 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285.; |
| |
|
| |
g4) disponibilità
di almeno cinque dipendenti, soci ovvero collaboratori
non occasionali con rapporto continuativo di durata non
inferiore ad un anno abilitati alla effettuazione dei
servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5. |
| |
|
| Art.3
(Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per
le imprese di trasporto) |
| |
|
| 1. |
Possono
essere altresì autorizzate le imprese di autotrasporto
per conto terzi, regolarmente iscritte all'albo degli
autotrasportatori, e le imprese che svolgono trasporti
in conto proprio con i veicoli eccezionali o in condizioni
di eccezionalità, in quanto produttrici di beni o servizi,
che dimostrino, attraverso iscrizione commerciale, di
avere titolo al rilascio di licenza per il trasporto in
conto proprio e le imprese proprietarie di veicoli eccezionali
ad uso speciale individuati dagli artt. 203 e 204 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 e successive modificazioni. |
| |
|
| 2. |
Le imprese
di cui al comma 1 fermi restando gli altri requisiti indicati
dall'art. 2, devono dimostrare di possedere almeno 3 autoveicoli
aventi le caratteristiche indicate all'art.7 intestati
a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto,
acquistati col patto di riservato dominio ovvero utilizzati
a titolo di locazione finanziaria e di avvalersi, per
il servizio di scorta tecnica, della prestazione lavorativa
di almeno 2 dipendenti, soci ovvero collaboratori non
occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore
ad un anno abilitati ai sensi dell'art. 5. |
| |
|
| 3. |
Le imprese
autorizzate ai sensi del comma 1 possono svolgere servizio
di scorta tecnica solo per i veicoli eccezionali o per
i trasporti in condizioni di eccezionalità nella loro
disponibilità. |
| |
|
Art.4
(Aggiornamento, sospensione e revoca delle autorizzazioni)
|
| |
|
| 1. |
L'autorizzazione,
conforme al modello di cui all'allegato A al presente
disciplinare, contiene l'indicazione del tipo e della
targa dei veiocoli nonché le generalità del personale
abilitato ai servizi di scorta tecnica. |
| |
|
| 2. |
Una copia
autentica dell’autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo
dei veicoli impegnati nei servizi di scorta tecnica. |
| |
|
| 3. |
Le variazioni
relative al personale o ai veicoli iscritti nell'autorizzazione
devono essere comunicate all’ufficio territoriale del
Governo-prefettura competente per il suo aggiornamento.
La comunicazione di variazione vidimata dall’ufficio territoriale
del Governo-prefettura costituisce aggiornamento provvisorio
dell’autorizzazione per novanta giorni; |
| |
|
| 4. |
L'autorizzazione
è sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata quando vengono
meno i requisiti dell'art. 2, lettera g). |
| |
|
| 5. |
L'autorizzazione
è altresì sospesa per un periodo da uno a sei mesi quando,
nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale
non abilitato, ovvero, quando non siano rispettate le
prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente
titolo, ovvero, quando il personale abilitato impiegato
non abbia rispettato le modalità di svolgimento del servizio
indicate nel titolo secondo. |
| |
|
| 6. |
L'organo
o l'ufficio che ha proceduto all'accertamento di alcune
violazioni indicate al comma 5, presenta rapporto al prefetto
che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, effettuata
la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e valutati i documenti e le eventuali
memorie scritte presentate dall'interessato, ove non disponga
l'archiviazione, determina la durata del periodo di sospensione
dell'autorizzazione in relazione alla gravità delle violazioni
commesse. |
| |
|
| 7. |
Nei casi
di gravi e reiterate violazioni, previo adempimento delle
formalità indicate nel comma 5, il prefetto dispone la
revoca dell'autorizzazione. In tal caso non può essere
rilasciata una nuova autorizzazione prima che sia trascorso
un periodo di tre anni dall'adozione del provvedimento
di revoca. |
| |
|
| |
Salvo quanto
previsto dal comma 4, l'autorizzazione è altresì revocata
quando venga meno anche uno solo degli altri requisiti
richiesti per il suo rilascio dagli articoli precedenti. |
| |
|
|
Capo II
Abilitazione del personale che effettua le scorte
|
| |
|
|
Art.5
(Rilascio dell'attestato di abilitazione)
|
| |
|
| 1. |
L'attestato
di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica
è rilasciato dal dirigente il compartimento di Polizia
stradale al titolare di patente di guida di categoria
non inferiore a B, previo superamento di un esame di abilitazione
da sostenersi davanti ad apposita commissione istituita
con decreto del dirigente presso ciascun compartimento
di Polizia stradale. |
| |
|
| 2. |
La commissione
d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario
con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente,
da altri due membri appartenenti alla Polizia stradale
con qualifica direttiva e da un funzionario con qualifica
direttiva della carriera prefettizia, in servizio presso
la prefettura del luogo in cui viene svolto l'esame. |
| |
|
| 3. |
L'attestato
di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere
rinnovato. |
| |
|
| Art.6
(Esami di abilitazione per il rilascio e per il rinnovo
dell'abilitazione) |
| |
|
| 1. |
Le prove
di esame si svolgono in sessioni con cadenza trimestrale,
in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi
indicate nel decreto di cui al comma 1 dell’art. 5 per
i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso.
Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare
la frequenza delle sessioni d’esame può essere ridotta
fino ad una cadenza mensile. |
| |
|
| 2. |
L’esame
consiste in una prova scritta mediante quiz e in un colloquio
orale, su domande relative alle materie riportate nell’allegato
B. Possono accedere alla prova orale solo i candidati
che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz
della prova scritta. Per i candidaticheabbiano una comprovata
esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali
o di veicoli adibiti al trasporto in condizioni dieccezionalita'perunperiododialmenocinque
anni l'esame consistenelsolocolloquioorale. L'esperienzadovra'
essere comprovata con dichiarazionesostitutiva di atto
notorio resa dal legalerappresentante delleimprese presso
cui il richiedente ha prestato attivita' lavorativa, dalle
quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza
contributiva dell'impresa; |
| |
|
| 3. |
Le prove
d’esame sono pubbliche. |
| |
|
| 4. |
I candidati
che non abbiano superato l’esame alla prima prova possono
ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova,
che può essere sostenuta alla prima sessione disponibile.
I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con
esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande
di ammissione prima di sei mesi dalla data dell’ultimo
esame non superato. |
| |
|
| 5. |
Al termine
di ogni sessione d’esame, il dirigente del compartimento
di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato
di abilitazione, conforme all’allegato C. |
| |
|
| 6. |
Il rinnovo
dell’abilitazione è subordinato, previa verifica della
validità del titolo di guida, all’esito favorevole di
un colloquio orale, davanti ad una commissione costituita
secondo le modalità di cui al comma 2 del precedente art.
5, sulle materie riportate nell’allegato B con particolare
riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute
e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta.
Alla prova orale dell’esame di rinnovo si applicano le
disposizioni dei commi 1, 3, 4. Al termine di ogni sessione
d’esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale
appone la certificazione di rinnovo sull’attestato di
abilitazione. |
| |
|
| 7. |
Presso
ciascun compartimento di Polizia stradale è istituito
uno schedario degli abilitati al servizio di scorta tecnica. |
| |
|
| 8. |
Con provvedimento
del Ministero dell’interno saranno disciplinate le modalità
di svolgimento degli esami nonché quelle relative alla
tenuta dello schedario degli abilitati. |
| |
|
| |
|
|
Capo III
Attrezzatura e dispositivi degli autoveicoli utilizzati
per le scorte
|
Art.7
(Autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche)
|
| |
|
| 1. |
Per lo
svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono esser
utilizzati autoveicoli in possesso dell'impresa autorizzata
aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati ai sensi
dell'art.54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni ed integrazioni come autovetture,
autoveicoli a uso promiscuo ovvero autocarri. |
| |
|
| 2. |
Gli autoveicoli
devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere
caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta
e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature
indicati negli articoli 8 e 9. |
| |
|
| Art.8
(Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione
degli autoveicoli utilizzati per le scorte tecniche) |
| |
|
| 1. |
Gli autoveicoli
di cui all’art. 7 devono essere dotati delle seguenti
attrezzature: |
| |
|
| |
a) due
dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a
regolamenti ECE - ONU recepiti dal Ministero dei trasporti
e della navigazione, da apporre sul tetto dell'autoveicolo
ad una altezza minima di m 2,00, misurata alla base del
dispositivo. I dispositivi devono essere installati in
posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego,
angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art.266
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni; |
| |
|
| |
b) un pannello
rettangolare bifacciale ad angoli arrotondati (fig. 1
dell'allegato D) recante su ciascuna faccia la scritta
trasporto eccezionale> di colore nero su fondo giallo
realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2,
di dimensioni non inferiori a m 1,20 x 0,25, da apporre
sul tetto ad una altezza minima di m 2,00, in posizione
verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile
sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare
la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di
quelli supplementari di cui al lettera a) e da non ostacolare
la visibilità dal posto di guida; |
| |
|
| |
c) una
bandierina di colore rosso da esporre sul lato sinistro
di ogni autoveicolo; |
| |
|
| |
d) un apparecchio
radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado
di collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonché
con il conducente del veicolo che effettua il trasporto
eccezionale; |
| |
|
| 2. |
Per i veicoli
collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale,
in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del
comma 1, può essere installato nella parte posteriore
dell'autoveicolo un cartello composito (fig. 2 dell'allegato
D) costituito da un pannello con la scritta <trasporto
eccezionale>, di colore nero su fondo giallo, e dal
segnale passaggio obbligatorio per veicoli operativi>,
realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2,
di dimensioni pari a m 0,90 x 1,30, corredato con due
luci gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile
quando il veicolo non circola in servizio di scorta. |
| |
|
| 3. |
Ciascun
dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli di scorta
in modo solido e sicuro con idonee strutture di sostegno. |
| |
|
| 4. |
Negli autoveicoli
non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i
segnali di cui al comma 1 devono essere rimossi, oscurati
ovvero resi comunque non visibili. |
| |
|
| Art.9
(Attrezzature ed equipaggiamenti degli autoveicoli utilizzati
per le scorte tecniche) |
| |
|
| 1. |
La scorta
tecnica, durante l'effettuazione del servizio deve essere
altresì equipaggiata con le seguenti attrezzature: |
| |
|
| |
a) un telefono
radiomobile per chiamate d'emergenza ; |
| |
|
| |
b) un sistema
di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali
ed elementi: |
| |
|
| |
b1) un
segnale << ALTRI PERICOLI >> di cui alla fig.
II 35 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, con colore di fondo giallo
e lato di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello
II 6/b << INCIDENTE >>; |
| |
|
| |
b2) due
segnali << DIREZIONE OBBLIGATORIA >> o <<
PASSAGGIO OBBLIGATORIO >> di cui all'art. 122 del
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, con simbolo della freccia orientabile secondo
le esigenze, nel formato con diametro di cm 90; |
| |
|
| |
b3) due
<< BARRIERE NORMALI >> di cui alla fig. II
392 del citato regolamento con il bordo superiore ad un'altezza
sul piano stradale non inferiore a cm 120; |
| |
|
| |
b4) due
lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla
intermittente; |
| |
|
| |
b5) una
bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione
come prevista all'art.42, comma 2, lett. b), del citato
regolamento; |
| |
|
| |
b6) due
palette per regolare il transito alternato da movieri
di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del citato regolamento; |
| |
|
| |
b7) quindici
coni in gomma o plastica di colore rosso con anelli di
colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente
di classe 2, di altezza di cm 50 come da fig.II 396 del
citato regolamento; |
| |
|
| |
b8) giubbetti
o corpetti per il personale in servizio di scorta, per
renderlo visibile a distanza specie in condizioni di scarsa
visibilità, aventi le caratteristiche di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.174 del 27 luglio 1995; |
| |
|
| |
b9) un
dispositivo per la misura dell'altezza e uno per la misura
della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni
del veicolo eccezionale, del suo carico e di eventuali
manufatti stradali. |
| |
|
| TitoloII
Modalità di svolgimento dei servizi di scorta |
| |
|
| Capo
I
Tipi di scorta tecnica |
| |
|
| Art.10
(Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta) |
| |
|
| 1. |
Salvo il
caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella
della Polizia stradale prevedano la possibilità di formare
un convoglio di veicoli eccezionali o di trasporti in
condizioni di eccezionalità, ogni veicolo o trasporto
deve essere scortato da: 1.unautoveicoloaventeledotazioni
e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti,
con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi
dell'art. 5: 1.a) per veicoli o trasporti che hanno larghezza
non superiore a 3 m, e lunghezza non superiore a 27 m,
oppure lunghezza non superiorea 30 m, purche' la larghezza
sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, ovvero larghezza
non superiore a 3,20 m, purche' la lunghezza siacompresaentroilimiti
previstidall'art.61del decreto legislativo30 aprile1992,
n. 285, che circolano su strade a senso unicodi marcia,
ovvero a carreggiate separate con almeno due corsie disponibili
per senso di marcia; 1.b) per veicoli o trasporti che
hanno larghezza non superiore a 3,60 m e lunghezza non
superiore a 28 m, ovvero lunghezza non superiore a 30
m purche' la larghezza sia compresa entro i limiti previsti
dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che circolano sulle autostrade; 1.c) per veicoli
o trasporti che hanno larghezza non superiore a 2,55 m
e lunghezza non superiore a 27 m, ovvero larghezza nonsuperiorea2,70
m e lunghezza non superiore a 21 m ovvero larghezzanonsuperiore
a 3,20 m, purche' la lunghezza sia compresa entroilimitiprevistidall'art.61deldecretolegislativo
30 aprile1992,n. 285, quando circolano sulle strade a
carreggiata unica con una o piu' corsie per senso di marcia;
2. due autoveicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una
persona munita diabilitazioneaisensidell'art. 5, per veicoli
e trasporti che superanoledimensioniindicate al numero
1) o che circolano sulle strade con caratteristiche diverse
da quelle ivi indicate». |
| 2. |
Su ciascun
autoveicolo di scorta deve trovarsi, oltre al conducente,
una persona munita di abilitazione ai sensi dell’art.5.
Tuttavia, sul veicolo di scorta collocato a protezione
posteriore del convoglio eccezionale può prendere posto
il solo conducente purchè sia abilitato ai sensi dell’art.5. |
| |
|
| Capo
II
Svolgimento dei servizi di scorta |
| |
|
|
Art.11
(Posizione dei veicoli di scorta)
|
| |
|
| 1. |
Durante
lo svolgimento del servizio, gli autoveicoli di scorta
tecnica dovranno essere sempre posizionati in modo da
garantire in tutte le situazioni di traffico, la massima
visibilità del convoglio, l'individuazione di eventuali
impedimenti al sicuro movimento del veicolo nonchè l'eventuale
arresto in condizioni di assoluta sicurezza. |
| |
|
| 2. |
In relazione
alle diverse tipologie di strade ed in funzione della
velocità media dei veicoli in transito, gli autoveicoli
di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi
indicativi: |
| |
|
| |
a) per
le strade o per i tratti di strada anche temporaneamente
con unica carreggiata, a doppio senso di circolazione,
il primo veicolo di scorta precederà il veicolo o il trasporto
in condizioni di eccezionalità ad una distanza non inferiore
a m 50, mentre mentre il secondo lo seguirà ad una distanza
non inferiore a m 50 e non superiore a m 80; |
| |
|
| |
b) per
le strade o per i tratti di strada a senso unico o a carreggiate
separate il primo veicolo di scorta precederà sempre il
convoglio eccezionale ad una distanza non inferiore a
m 30 e non superiore a m 50, mentre il secondo posto a
protezione posteriore del convoglio, lo seguirà ad una
distanza non inferiore a m 100 e non superiore a m 150. |
| |
|
| Art.12
(Utilizzo dei dispositivi luminosi) |
| |
|
| 1. |
Durante
il servizio gli autoveicoli di scorta dovranno tenere
accesi i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione anche quando
non è prescritto l'uso ai sensi dell'art.152 del decreto
legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni. |
| |
|
| 2. |
Durante
il servizio, dovranno essere inoltre sempre tenuti in
funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva
di cui all'art.8. |
| |
|
| Capo
III
Obblighi della scorta |
| |
|
|
Art.13
(Il capo scorta)
|
| |
|
| 1. |
Il servizio
di scorta tecnica è svolto sotto la responsabilità del
capo-scorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare
l'attività di scorta. |
| |
|
| 2. |
Il capo-scorta
deve avere con sé copia autentica dell'autorizzazione
dell'impresa che effettua il servizio di scorta tecnica
nonchè un documento della stessa impresa dal quale risulti
la sua nomina a capo-scorta per il servizio in atto. |
| |
|
| 3. |
Il capo-scorta
ed il personale impegnato nel servizio di scorta devono
avere con se l'attestato di abilitazione di cui al precedente
art. 6. |
| |
|
| Art.14
(Obblighi del capo scorta) |
| |
|
| 1. |
Il capo-scorta
deve essere costantemente in grado di comunicare con il
conducente del veicolo scortato e con gli eventuali altri
membri della scorta che si trovano su altri veicoli e
deve intervenire con efficacia e tempestività di fronte
ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione
del convoglio eccezionale. |
| |
|
| 2. |
Il capo-scorta
non inizierà il servizio di scorta se non dopo aver verificato
che : |
| |
|
| |
le dotazioni
e gli equipaggiamenti degli autoveicoli di scorta di cui
agli articoli 8 e 9 siano presenti su ciascun veicolo,
correttamente installati e perfettamente funzionanti; |
| |
|
| |
le dimensioni,
le masse e le caratteristiche del veicolo o del trasporto
in condizioni di eccezionalità da scortare siano corrispondenti
a quelle autorizzate. |
| |
|
| |
i dispositivi
di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti,
i pneumatici siano di spessore non inferiore a quello
minimo consentito ed i pannelli ed i dispositivi supplementari
di segnalazione visiva previsti dall'art.11 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
16 settembre 1996 n.610, siano efficienti e installati
correttamente; |
| |
|
| |
le autorizzazioni
alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni
particolari siano rispettate; |
| |
|
| |
il conducente
del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in
condizioni di eccezionalità sia provvisto di valida patente; |
| |
|
| |
il veicolo
sia in regola con la prescritta revisione periodica. |
| |
|
| 3. |
Qualora
durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione
di inefficienza del veicolo ovvero non siano più soddisfatte
le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2, la scorta tecnica deve essere immediatamente
interrotta ed il veicolo eccezionale o il trasporto in
condizioni di eccezionalità ricoverato nel più vicino
posto idoneo per la sosta. |
| |
|
| Art.15
(Responsabilità del capo-scorta) |
| |
|
| 1. |
Fermo restando
quanto previsto dall'art.14, il capo-scorta è responsabile
dell'esatto adempimento delle prescrizioni relative all'itinerario
del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità
ed alle modalità di marcia e di sosta dello stesso imposte
dall'autorizzazione alla circolazione o dall'autorizzazione
della Polizia Stradale ad effettuare la scorta tecnica. |
| |
|
| Art.16
(Modalità di svolgimento della scorta tecnica) |
| |
|
| 1. |
Qualora,
a causa dell'ingombro o della limitata velocità del veicolo
scortato si verifichi un'incolonnamento di veicoli, il
convoglio dovrà essere fatto accostare e fermare, se possibile
al di fuori della carreggiata, per far passare i veicoli
che seguono. |
| |
|
| 2. |
Nel caso
in cui il veicolo o il trasporto in condizioni di eccezionalità
rimanga bloccato per guasto, per incidente o per altra
causa, sulla carreggiata o sulle banchine, devono essere
tempestivamente adottate le misure atte a garantire un
efficace segnalamento ed un'adeguata protezione, utilizzando,
secondo lo schema base della figura 3 dell'allegato D,
i dispositivi in dotazione agli autoveicoli di scorta.
Le distanze tra i diversi elementi che costituiscono il
sistema di segnalamento e protezione possono variare in
relazione al tipo di strada, alle condizioni planoaltimetriche
ed ambientali di visibilità. |
| |
|
| 3. |
In caso
di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero
per altra causa, quando non sia possibile scorgere un
tratto di strada corrispondente a m 70 circa, il veicolo
eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalità
dovrà essere immediatamente allontanato dalla carreggiata
e condotto in aerea idonea di sosta ove non arrechi pericolo
per la circolazione ed ove, se necessario, possa esserne
adeguatamente segnalata la presenza. |
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le
norme vigenti. |
|
ALLEGATO A
MODELLO DI AUTORIZZAZIONE
|
| |
|
| |
PREFETTURA
DI………………………………………….. |
| |
|
| |
Visto l'art.10
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285, come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993 n.360; |
| |
|
| |
Visto l'art.16
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che consente
ad imprese autorizzate l'effettuazione di servizi di scorta
tecnica a veicoli o trasporti in condizioni di eccezionalità; |
| |
|
| |
Visto il
disciplinare tecnico approvato con decreto ministeriale
18 luglio 1997 a cui l'art. 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 610, demanda il compito di dettare i requisiti
e le modalità per l'autorizzazione delle imprese di cui
sopra; |
| |
|
| |
Vista l'istanza
della persona sotto indicata; |
| |
|
| |
Acquisita
la prescritta documentazione e verificata l'esistenza
dei requisiti personali e finanziari del titolare; |
| |
|
| |
Valutata
la disponibilità degli autoveicoli di scorta e del personale
abilitato in numero sufficiente allo svolgimento dell'attività
di scorta: |
| |
|
| |
A u t o
r i z z a |
| |
|
| |
Il sig.
……………………………..nato ad…………………….. residente in …………………………..titolare
dell'impresa………. con sede in ………………………..in via ………………………...
ad effettuare in modo continuativo attività di scorta
a veicoli eccezionali o a trasporti in condizioni di eccezionalità. |
| |
|
| |
La presente
autorizzazione che …………………………………………………………………… |
| |
Consente
di effettuare scorte a veicoli o trasporti in condizioni
di eccezionalità appartenenti ad altre imprese o a privati,
è valida fino al ……………………….., può essere rinnovata; può
essere sospesa o revocata in ogni momento quando vengano
meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio
secondo le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.4, del
disciplinare tecnico. |
| |
|
| |
La scorta
può essere effettuata con i seguenti veicoli intestati
a nome del titolare ovvero dell'impresa di cui e …………ovvero
che sono presi da questi in usufrutto, acquistati con
patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo
di locazione finanziaria: |
| |
|
| |
1 ……………………………………….targa………………………..………………
|
| |
2………………………………………..targa…………………………...…………..
|
| |
3………………………………………..targa…………………………...………….. |
| |
4………………………………………..targa…………………………...………….. |
| |
|
| |
Per lo
svolgimento dei servizi di scorta il titolare potrà avvalersi
dei seguenti dipendenti, soci, collaboratori non occasionali
con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un
anno abilitati ai sensi dell'art.5 del disciplinare tecnico: |
| |
1)…………………………...nato
a …..............…………. il……………….................. |
| |
abilitazione
n………….rilasciata da ……………………………............... 2)…………………………...nato
a …..............…………. il……………….................. |
| |
abilitazione
n………….rilasciata da ……………………………............... |
| |
3)…………………………...nato
a …..............…………. il……………….................. |
| |
abilitazione
n………….rilasciata da ……………………………............... |
| |
|
| |
Il prefetto |
| |
|
|
ALLEGATO
B
MATERIA DELLE PROVE D’ESAME |
| |
|
| |
a) Nozioni
generali sul Nuovo codice della strada. |
| |
|
| |
b) Definizioni
stradali e di traffico. |
| |
|
| |
c) Classificazioni
delle strade: classificazione amministrativa, classificazione
tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle
strade. |
| |
|
| |
d) Autorizzazioni
alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti
in condizioni di eccezionalità – prescrizioni –criteri
per l’imposizione della scorta di polizia o di quella
tecnica – dispositivi di segnalazione visiva – Violazioni
e sanzioni. |
| |
|
| |
e) Sagoma
e massa limite, sistemazione del carico, trasporto di
cose su veicoli a motore, trasporto su strada di materie
pericolose. |
| |
|
| |
f) Cantieri
stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni,
visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi,
cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati. |
| |
|
| |
g) Circolazione,
limitazioni e comportamenti sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali. |
| |
|
| |
h) Limiti
di velocità e distanze di sicurezza. |
| |
|
| |
i) Limitazioni
alla circolazione nei giorni festivi. |
| |
|
| |
j) Servizi
di Polizia stradale e espletamento degli stessi. |
| |
|
| |
k) Impiego
delle attrezzature in dotazione per servizio di scorta. |
| |
|
| |
l) Responsabilità
civile verso terzi. |
| |
|
| |
m) Impiego
degli apparati radio per i collegamenti. |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
ALLEGATO
C
ATTESTATO DI ABILITAZIONE |
| |
|
| |
Intestazione
dell’ufficio |
| |
|
| |
Si attesta
che in data odierna il sig…………………………............ |
| |
nato a………………………….il………………………………
dopo aver superato la prova d’esame predisposta da quest’ufficio,
ha ottenuto l’abilitazione a poter svolgere i servizi
di scorta tecnica di cui all’art.16 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada,
Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre
1992. Tale abilitazione ha validità per tre anni e può
essere rinnovata. |
| |
La presente
attestazione viene rilasciata all’interessato in originale
|
| |
|
| |
Data timbro
della Repubblica |
| |
Firma |
| |
Il Dirigente
del compartimento |
| |
Di Polizia
Stradale |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
-------------------------------------------------------------------------------- |
| |
|
| |
|
| |
|
ALLEGATO D
Immagine 1
Immagine 2

Immagine 3

|
| |
|
| |
|
| N.B. Il
testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti. |