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home >> Normative >> Decreto ministeriale Scorte Tecniche 2005

DECRETO 18 marzo 2005 Modifiche  al  decreto  18  luglio  1997  e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'. una versione ufficiale del  documento rivolgersi al sito istituzionale del
Ministero delle Infrastrutture


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO  

Visto  l'art.  10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; 
Visto  l'art.  12,  comma  3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n.  151  convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,  che conferisce  al  personale  abilitato  a svolgere le scorte tecniche  ai  veicoli  eccezionali  ed  ai trasporti in condizioni di eccezionalita'  la  possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione  del  traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
Visto  l'art.  16  del  decreto  del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495,  recante regolamento  di  esecuzione  e di attuazione  del  nuovo  Codice della strada cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235; 
Visto  il  decreto  ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, cosi'come modificato  dal  decreto  ministeriale  28 maggio  1998 e dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte tecniche  ai veicoli  eccezionali  ed  ai trasporti in condizioni di eccezionalita'; 
Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione e  di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel provvedimento   di   autorizzazione  alla  circolazione  dei  veicoli eccezionali  e  dei trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita' e' prescritta  la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi, ai sensi  dell'art.  10,  comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  e  successive  modificazioni,  e secondo le direttive fornite  dal  Ministero  dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano  l'impresa  che effettua  il trasporto ad avvalersi, per tutto  il  percorso  o  per parte di esso, di una scorta effettuata a cura  di uno  dei  soggetti  indicati  all'art. 12, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la scorta  da  loro  effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalita' di intervento;
Ritenuto   che   e'  necessario  adeguare  le  disposizioni  del disciplinare  per  le  scorte  tecniche  ai veicoli eccezionali ed ai trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita',  approvato con decreto ministeriale  18 luglio  1997, n. 3806, e successive modifiche, alle innovazioni  introdotte  dalle norme citate, allo scopo di consentire al personale  che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed  ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di svolgere le nuove funzioni conferite dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta:

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita',  approvato con decreto ministeriale  18 luglio  1997,  n.  3806, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Autorizzazione delle imprese


Articolo 1 (Modifiche all’articolo 2)
g. sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di capacita' finanziaria e idoneita' professionale:
 
1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito  per  un  importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta;
2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro;
3) possesso  di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate  all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati  a  titolo  di  locazione  finanziaria ovvero di locazione senza   conducente,  di  cui  all'art. 84 del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
4) disponibilita'   di  almeno  sei  dipendenti,  soci  ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore  ad  un  anno  abilitati  all'effettuazione  dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5».

Articolo 2 (Modifiche all’articolo 3)
Al  comma  2,  le  parole:
«almeno tre autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre veicoli».

Articolo 3 (Modifiche all’articolo 4)
Il comma 5, e' sostituito dal seguente:
5. L'autorizzazione  e'  sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per  un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di  scorta,  sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate  le  prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli  e  delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L'autorizzazione e' inoltre sospesa dal prefetto che l'ha  rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente  dall'impresa  autorizzata  sia incorso per almeno quattro volte  in  un  biennio  nella violazione  di  cui all'art. 10, comma 25-ter,  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 5)
Il comma 2, e' sostituito dal seguente:
2. La  commissione  d'esame  di  cui al comma 1 e' composta da un funzionario  con  qualifica dirigenziale,  che  assume  la  veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso  la  prefettura-ufficio  territoriale del Governo del luogo in cui   viene  svolto  l'esame e  da  un  funzionario  del  ruolo  dei commissari,  in servizio presso la specialita' Polizia stradale della Polizia di Stato.

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 6)
1. Nel  comma  1, le parole: «con cadenza trimestrale» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza almeno trimestrale». 
Il comma 2, e' sostituito dal seguente:
2. L'esame  consiste  in  una  prova scritta mediante quiz, in un colloquio   orale,   su   domande relative  alle  materie  riportate nell'allegato  B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente  nella  simulazione  o nella verifica di un intervento di regolazione  del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi,  multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale  solo  i  candidati  che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10  dei  quiz  della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli  adibiti  a  trasporto in condizioni di eccezionalita' per un periodo  di  almeno cinque  anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovra'  essere  comprovata  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio resa  dal  legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente  ha prestato attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa». 
3. Nel  comma  6  le parole: «all'esito favorevole di un colloquio orale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «all'esito favorevole di un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 7)
L'art. 7 e' sostituito dal seguente: 7.
<<Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche>>
1. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di scorta tecnica possono essere  utilizzati  autoveicoli  in possesso  o nella disponibilita' dell'impresa   autorizzata   aventi   carrozzeria   chiusa  che  sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono   essere   altresi'   utilizzati  motocicli  che  sono immatricolati  nella  categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.
3. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza   e  devono  avere caratteristiche  strutturali  tali  da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.

Articolo 7 (Modifiche all’articolo 8)
L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
<< art.8. Attrezzature  e  dispositivi  supplementari  di  equipaggiamento e di segnalazione  degli  autoveicoli  e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.>>
1. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature:
a) due  dispositivi  supplementari  di segnalazione visiva a luce lampeggiante  gialla  o  arancione, di tipo approvato dal Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di  m 2,  misurata  alla  base  del dispositivo. I dispositivi devono essere  installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego,  angoli  di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266  del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
b) un  pannello  rettangolare  bifacciale  ad  angoli arrotondati (fig.  1  dell'allegato  D)  recante  su ciascuna  faccia la scritta «trasporto eccezionale» di colore nero su fondo giallo realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,20\times  0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in  posizione  verticale  o  subverticale  in  modo  da risultare ben visibile  sia anteriormente che posteriormente e tale da non limitare la  visibilita'  dei  dispositivi luminosi  del  veicolo e di quelli supplementari  di  cui  alla  lettera  a)  e  da  non  ostacolare  la visibilita' dal posto di guida;
c) una  bandierina  di colore arancio fluorescente da esporre sul lato  sinistro  di  ogni autoveicolo di dimensioni minime cm 50\times 50;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo, in grado  di  collegarsi con il veicolo che segue o precede, nonche' con il  conducente del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita'.
2. Per  i  veicoli collocati a protezione posteriore del convoglio eccezionale,  in sostituzione del pannello di cui alla lettera b) del comma    1,   deve   essere   installato   nella   parte   posteriore dell'autoveicolo  un  cartello  composito  (fig.  2  dell'allegato D) costituito  da un pannello con la scritta «trasporto eccezionale», di colore  nero  su  fondo giallo, e dal segnale «passaggio obbligatorio per  veicoli operativi», realizzato con pellicola retroriflettente di classe  2,  di dimensioni pari a m 0,90\times 1,30, corredato con due luci  gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile quando il veicolo non circola in servizio di scorta.
3. Gli  autoveicoli  di  cui  all'art.  7,  comma 1, impiegati per servizi  di  scorta  tecnica,  durante l'effettuazione del servizio, devono essere altresi' equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) un telefono cellulare o radiomobile;
b) un  sistema di segnalamento temporaneo costituito dai seguenti segnali ed elementi:

b1) un  segnale  «ALTRI  PERICOLI»  di cui alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con colore  di  fondo  giallo  e  lato  di cm 90 con abbinato un pannello integrativo modello II 6/b «INCIDENTE»;

b2) due   segnali   «DIREZIONE   OBBLIGATORIA»  o  «PASSAGGIO OBBLIGATORIO»  di  cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,  con simbolo  della freccia orientabile secondo le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;

b3) due «BARRIERE NORMALI» di cui alla fig. II 392 del decreto del  Presidente  della Repubblica  16 dicembre  1992, n. 495, con il bordo  superiore  ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm 120;

b4) due lampade a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;

b5) una   bandierina   di  colore  arancio  fluorescente  per segnalazione  come  prevista  all'art. 42,  comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b6) due  palette per regolare il transito alternato da movieri di  cui  alla fig. II 403 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b7) quindici  coni  in  gomma  o  plastica di colore rosso con anelli  di colore bianco realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2, di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

b8) un  dispositivo  per  la misura dell'altezza ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare per verificare le dimensioni del veicolo, del suo carico e di eventuali manufatti stradali.

4. I veicoli di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del servizio  di  scorta,  devono  essere equipaggiati  con  le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo,  con  sporgenza  entro  i limiti previsti dall'art. 170 del decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50\times 50;
b) un  apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con  il  veicolo  che  segue  o precede  nella scorta nonche' con il conducente  del  veicolo  eccezionale  o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita';
c) un  telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani;
d) un  dispositivo  supplementare  di  segnalazione visiva a luce lampeggiante  gialla  o  arancione, di  tipo approvato dal Ministero delle   infrastrutture   e  dei  trasporti  o  conforme  a  direttive comunitarie  o  a  regolamenti  ECE-ONU  recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo,  dietro  al  conducente,  ad  un'altezza minima di m 1 ed in posizione  tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita'  uguali  a  quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche;
e) due  dispositivi  supplementari  di segnalazione visiva a luce lampeggiante  gialla  o  arancione, di  tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento ECE-ONU n.  65  e  successive modifiche, da apporre nella parte anteriore, in posizione piu'esterna rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il  veicolo  e' dotato, ad un'altezza dal suolo compresa tra m 0,70 e 1,20.
5. Ciascun dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui motocicli  di  scorta in modo solido e  sicuro con idonee strutture di sostegno.
6. Negli  autoveicoli  e nei motocicli non impegnati in servizi di scorta  i  dispositivi  ed  i segnali di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi comunque non visibili.
7. Nei  casi  previsti  dall'art.  10-bis, oltre ai dispositivi di comunicazione  di  cui  ai  commi precedenti, in  almeno un veicolo impiegato   nel  servizio  di  scorta,  deve  essere  disponibile  un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile da consegnare al personale  degli  organi  di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la scorta insieme   al personale  della  scorta  tecnica  e  che  consenta  il collegamento radio con questi ultimi.

Articolo 8 (Modifiche all’articolo 9)

L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
<< art. 9. Attrezzature  ed  equipaggiamenti  in uso al personale in servizio di scorta tecnica.>>

1. Ciascun  abilitato  impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante  l'effettuazione del servizio stesso, deve avere in dotazione le seguenti attrezzature:
a) una  lampada  a  luce  rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente  le  caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 3,   lettera   b),   del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una  paletta  di  segnalazione,  conforme al modello stabilito nell'allegato E;
d) un  giubbetto  del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente  le  caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  9 giugno  1995,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del  27 luglio  1995,  sul quale,  sia  nella parte anteriore che in quella  posteriore,  sia  apposta  la  scritta  «SCORTA TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.
2. Il  personale  abilitato  impegnato  in  un  servizio di scorta tecnica   con   i  veicoli  di  cui  all'art. 7, comma  2,  durante l'effettuazione  del  servizio  stesso, oltre ai dispositivi indicati nel  comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il  capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta «SCORTA  TECNICA»  con  caratteri  maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta  deve  essere  collocata  nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il  personale  non  impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere,  oscurare  ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte  ed  i  segnali  di  cui  ai  commi  1  e  2.  La  paletta di segnalazione  di  cui  al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente  dal  personale abilitato ai sensi dell'art. 5 durante lo  svolgimento  di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.

Articolo 9 (Modifiche all’articolo 10)
L'art. 10 e' sostituito dal seguente:
<< art. 10. Numero di veicoli e di persone da impiegare per i servizi di scorta.>>
1. Salvo il caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella della  Polizia  stradale  prevedano  la possibilita'  di  formare un convoglio  di  veicoli  eccezionali  o  di trasporti in condizioni di eccezionalita',  ogni  veicolo  o  trasporto  deve essere scortato da almeno:
a) un  autoveicolo  avente  le  dotazioni  e  le  caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5:

a1) per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 3,60 e lunghezza non  superiore  a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purche' la  larghezza  sia  compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  che  circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali;

a2) per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni di eccezionalita'  che  hanno  larghezza non superiore a m 3 e lunghezza non  superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore a m 32, purche' la  larghezza  sia  compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285, ovvero larghezza non superiore  a m 3,20, purche' la lunghezza sia compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che circolano  su  strade,  diverse da quelle di cui al punto a1), a senso  unico  di  marcia, ovvero a doppio senso con almeno due corsie disponibili per senso di marcia;

a3) per  veicoli  eccezionali  o  trasporti  in  condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza non superiore a m 2,55 e lunghezza non  superiore  a  m  29,  ovvero  larghezza non superiore a m 2,70 e lunghezza  non  superiore  a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20,  purche'  la lunghezza  sia  compresa  entro i limiti previsti dall'art.  61  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando circolano  sulle  strade a doppio senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;

b) due  autoveicoli  aventi  le  dotazioni  e  le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di  abilitazione  ai  sensi  dell'art.  5,  per veicoli eccezionali e trasporti  in condizioni di eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che circolano:

b1) sulle  autostrade  o  sulle  strade extraurbane principali ovvero sulle altre strade a senso unico o a doppio senso con almeno 2 corsie  per  senso  di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti in condizioni  di  eccezionalita'  di  larghezza  fino  a  m  4,50  o di lunghezza fino a m 38;

b2 sulle  altre  strade  o tratti di strade diverse da quelle indicate  al  punto  b1)  per  veicoli eccezionali  o  trasporti  in condizioni  di  eccezionalita' di larghezza fino a m 4 o di lunghezza fino  a  m  30  ovvero  di  lunghezza non superiore a m 35 purche' la larghezza  sia  compresa entro  i  limiti  previsti dall'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) due  autoveicoli  aventi  le  dotazioni  e  le caratteristiche indicate  dagli  articoli precedenti, ciascuno  dei  quali  aventi a bordo,  oltre  al  conducente,  una persona munita di abilitazione ai sensi  dell'art. 5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alle lettere a) e b).
2. Nei casi indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita' circola su strade  diverse  da  autostrade  e  strade extraurbane principali, in alternativa,   uno   dei   due  autoveicoli  attrezzati  puo'  essere sostituito  con un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle medesime strade, nei casi indicati  dalla  lettera  c) del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli  attrezzati  puo'  essere  sostituito  con  due motocicli aventi   le   dotazioni   e   le   caratteristiche   indicate   dagli articoli precedenti,  alla  guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una  persona  munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il conducente puo'anche non essere abilitato ai sensi  dell'art.  5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni individuali di  cui  all'art.  9,  comma  1,  lettera  d), e comma 2 dello stesso articolo,  durante  la scorta,  devono  essere  utilizzate anche dal conducente non abilitato.
3. Ferme  restando  le  disposizioni di cui al comma 1, la Polizia stradale,  avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 10, comma 9, del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive modifiche,  puo' imporre che, indeterminate condizioni di traffico o per   taluni   veicoli  eccezionali o trasporti  in  condizioni  di eccezionalita'  aventi  caratteristiche  o dimensioni particolari, la scorta sia  effettuata  da  piu'  veicoli  aventi  le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti.
Articolo 10 (Disposizioni riguardanti la scorta mista)
Dopo l'art. 10 e' aggiunto il seguente:
<< art. 10-bis Servizi di scorta mista>>
1. Quando,  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  5,  del  decreto del Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' imposto che la  scorta  sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui  all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,  la  scorta  stessa  e sempre integrata da personale e mezzi di scorta  tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del responsabile dell'ufficio da cui  gli  organi  di  polizia stradale  dipendono.  Salvo  che siano necessari particolari interventi di regolazione del traffico, che sia necessaria   la  chiusura  totale  della  strada  per  tratti  aventi lunghezza  superiore a km 2, ovvero che sia prevista la ormazione di un  convoglio di piu' di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero dei  veicoli  e  degli abilitati nonche' del restante personale della scorta  tecnica  che  integra quella  svolta dagli organi di polizia stradale,  non  puo'  essere superiore a quello indicato all'art. 10, comma 1, lettera c), ovvero comma 2, secondo periodo.
2. Nel  corso  dello  svolgimento  dei servizi di scorta di cui al comma  1,  la  posizione  dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella  svolta  dagli  organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  e' determinata  dal  caposcorta  le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono  assunte  dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da cui gli organi di polizia stradale dipendono.
Articolo 11 (Modifiche all’articolo 11)
1. Al comma 2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
a) per   le   strade   o   per  i  tratti  di  strada  anche temporaneamente   con   unica  carreggiata, a   doppio   senso  di circolazione,  nel  caso  in  cui sia previsto un solo autoveicolo di scorta  lo stesso precedera' il veicolo o il trasporto in condizioni di  eccezionalita'  ad  una  distanza non inferiore  a  m  50 e non superiore  a  m  500,  mentre  nel  caso  in  cui  siano previsti due autoveicoli  di  scorta,  il  primo  veicolo  di scorta precedera' il veicolo  o  il  trasporto  in  condizioni di  eccezionalita'  ad una distanza  non  inferiore  a  m  50  e non superiore a km 1, mentre il secondo  lo  seguira'  ad  una  distanza  non  inferiore a m 50 e non superiore a m 80.
Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2.bis Quando  ai  sensi  del  comma  2,  art.  10, e' consentito l'impiego  di  motocicli  di  scorta  tecnica in  sostituzione di un autoveicolo,  ferme  restando  le  distanze  di  cui  al  comma  2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire l'autoveicolo che  precede  il  veicolo eccezionale o il traspoto in condizioni di eccezionalita', ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalita'.
2.ter Le  disposizioni  del  comma  2 non si applicano quando, in ragione  delle  caratteristiche plano-altimetriche, del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti sulla carreggiata, occorra istituire  sulla  strada  o  su  un  tratto  di  essa, un senso unico alternato  regolato  dal  personale abilitato  ai sensi dell'art. 5, ovvero  quando  siano  necessari  interventi  di  segnalazione  o  di regolazione  del traffico su strade che si immettono su quella in cui circola  il  veicolo  o  trasporto eccezionale.  In  questi casi, la posizione  dei  veicoli  attrezzati  e  delle  persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.

Articolo 12 (Modifiche all’articolo 12)
1. Al  comma  1,  le  parole:  «l'uso ai sensi dell'art. 152» sono sostituite dalle seguenti: «l'uso ai sensi degli articoli 152 e 153».

Articolo 13 (Modifiche all’articolo 13)
Il comma 1, e' sostituito dal seguente:
1. Il  servizio  di  scorta  in cui non sia presente personale di organi di polizia stradale di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e' svolto sotto la responsabilita' del caposcorta indicato dall'impresa autorizzata ad effettuare l'attivita' di scorta.

Articolo 14 (Modifiche all’articolo 14)
Il comma 1, e' sostituito dal seguente:
1. Il caposcorta deve essere costantemente in grado di comunicare con  il  conducente  del  veicolo scortato e con gli eventuali altri membri   della  scorta  che  si  trovano  su  altri  veicoli  e  deve intervenire   con   efficacia  e  tempestivita'  di  fronte  ad  ogni situazione  che necessiti di attivita' di segnalazione, di pilotaggio o  di  regolazione  del traffico nel tratto di strada interessato dal transito del  veicolo  eccezionale  o del trasporto in condizioni di eccezionalita
Il comma 2, e' sostituito dal seguente:
2. Il  caposcorta non iniziera' il servizio di scorta se non dopo aver verificato che:
a) le  dotazioni  e  gli equipaggiamenti dei veicoli di scorta di cui   agli   articoli 8  e  9  siano presenti  su  ciascun  veicolo, correttamente  installati  e perfettamente funzionanti e che tutto il personale  impegnato nella scorta tecnica abbia con se' la patente di guida  in  corso  di  validita' e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
b) le  dimensioni,  le  masse  e  le  caratteristiche del veicolo eccezionale  o  del  trasporto  in condizioni  di  eccezionalita' da scortare  siano non superiori a quelle autorizzate. La verifica delle masse e' effettuata unicamente su base documentale;
c) i  dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva siano efficienti,   i   pneumatici  abbiano battistrada  di  spessore  non inferiore  a  quello  minimo consentito ed i pannelli e i dispositivi supplementari  di  segnalazione  visiva  previsti  dall'art.  11  del decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come   modificato   dal   decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 settembre   1996,   n.   610,   siano   efficienti  ed  installati correttamente;
d) le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le relative prescrizioni  siano  rispettate;  in particolare,  se  richiesto dal titolo   autorizzativo,  sia  stata  data  comunicazione  della  data d'inizio del viaggio o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario o concessionario della strada;
e) il  conducente  del  veicolo  eccezionale  o  che  effettua il trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita' sia provvisto di valida patente;
f) il   veicolo  eccezionale  o  che  effettua  il  trasporto  in condizioni   di  eccezionalita'  sia  in  regola  con  la  prescritta revisione  periodica  e  a  bordo  dello  stesso  si  trovino tutti i documenti  richiesti  dall'art. 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.

Articolo 15 (Modifiche all’articolo 15)
Dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
1.bis Durante  un  servizio  di  scorta  in cui non sia presente personale  di organi di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modifiche,  il caposcorta  e'  altresi'  responsabile  di  tutte  le attivita'  di  regolazione  del  traffico  che  sono realizzate  dal personale   abilitato  ai  sensi  dell'art.  5.  In  questi  casi  il caposcorta deve coordinare gli interventi di regolazione del traffico in   modo   che   sia  costantemente  garantita  la sicurezza  della circolazione e la fluidita' del traffico.

Articolo 16 (Modifiche all’articolo 16)
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1.bis Se  non  e' possibile adempiere agli obblighi indicati dal comma  1  e  si  determini  la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente  segnalare  la  situazione  al  piu' vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale di cui al comma 1, dell'art. 12,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.  Se  l'incolonnamento  si  determina  su un'autostrada, la segnalazione  deve  essere indirizzata al competente Centro operativo autostradale  della specialita' Polizia  stradale  della Polizia di Stato o al piu' vicino comando della stessa.
1.ter Nelle  curve  ovvero  nei  tratti  di strada in cui, per la larghezza  del veicolo eccezionale o del suo carico o per la presenza di  ostacoli  sulla  carreggiata  ovvero per altra causa, rimanga uno spazio libero   rispetto  al  margine  sinistro  della  carreggiata inferiore  a  m  3,  il  personale  abilitato del veicolo  posto  a protezione  posteriore  del  convoglio  deve  impedire il sorpasso ai veicoli che lo seguono.
1.quater Qualora  sia  necessario  attraversare  i piazzali delle stazioni  di  esazione delle autostrade, ovvero quando sia necessario impegnare  contromano  svincoli  e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade  e  sulle strade extraurbane principali, la scorta tecnica deve  attuare  tutti  gli  interventi previsti  dall'art. 16-bis per rendere  sicure  le  manovre;  il  caposcorta,  prima  di iniziare le manovre,  deve  dare  comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario  o  concessionario della  strada nei tempi e secondo le modalita' fissate dal titolo autorizzativo.
2. Al  comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «In questi casi,  dopo  aver  collocato la segnaletica prescritta, il caposcorta deve  tempestivamente comunicare la situazione al piu' vicino ufficio o  comando  di  un  organo  di  polizia  stradale  di cui al comma 1, dell'art.  12  del  decreto legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modifiche.».
Articolo 17 (Disposizioni riguardanti la disciplina degli interventi di pilotaggio)
Dopo l’articolo 16 è aggiunto il seguente:
<< art. 16.bis - Interventi di segnalazione, pilotaggio o regolazione del traffico>>
1. Gli interventi necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto  di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale o del  trasporto in condizioni di eccezionalita' ovvero lungo le strade che  vi si immettono, possono essere realizzati solo dal personale di scorta   tecnica   dotato  di  abilitazione in  corso  di  validita' rilasciata  ai  sensi  dell'art. 5. L'attivita' di segnalazione della presenza  sulla strada  o  dell'imminente sopraggiungere del veicolo eccezionale  o  del  trasporto  in  condizioni di eccezionalita' puo' essere  realizzata  anche  dal  personale  di  scorta  non  munito di abilitazione, secondo  le direttive impartite dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona abilitata.
2. Gli  interventi  di  cui  al  comma 1 possono essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati dagli articoli 8 e 9.
3. Durante l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al comma 1 devono essere  effettuati  nel  rispetto,  in ogni condizione ambientale, di traffico o topografica, dei seguenti criteri operativi:
a) inizio  delle  manovre  o  dei  segnali necessari con adeguato anticipo  rispetto  al momento del transito del veicolo eccezionale o del  trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita'  in  modo  che, in funzione  della  velocita' e della visibilita' presente sul tratto, i veicoli   che   sopraggiungono   o  che si  immettono  sulla  strada interessata  dal  transito, abbiano la possibilita' di adeguarsi alle indicazioni  impartite  dal  personale di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
b) durata  temporale limitata al tempo strettamente necessario al transito  del  veicolo  eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita',   tenendo  conto  delle  esigenze  di  fluidita'  del traffico e di sicurezza della circolazione;
c) massima   visibilita'   di  tutti  coloro  che  effettuano  le segnalazioni  manuali  sulla  carreggiata, rispetto  ai  veicoli che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada interessato;
d) chiarezza,  precisione e non equivocita' dei segnali manuali o luminosi.
4. Durante  l'effettuazione  dei  servizi  di scorta, il personale abilitato  deve  sempre  indossare  il giubbetto  rifrangente di cui all'art.  9, comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola sulla  strada,  lo stesso obbligo vale per il personale non abilitato che  si  trova  sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga occasionalmente  utilizzato  per  attivita' di segnalazione ovvero di supporto   logistico  alle  attivita'  di  regolazione  svolte  dagli abilitati.
5. Qualora  sia  necessario  fornire agli utenti che percorrono la strada  interessata  dal  transito  del veicolo  eccezionale  o  del trasporto   in   condizioni   di   eccezionalita'  preventivo  avviso dell'imminente  sopraggiungere del veicolo o del trasporto stesso, il personale  abilitato  al servizio di scorta tecnica deve provvedere a segnalarlo  agli  utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi piu' opportuni,  imponendo  loro  di  rallentare  ed accostarsi al margine della   strada,   utilizzando   la bandierina   di  colore  arancio fluorescente  di  segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b),  ovvero con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria,  di  notte,  ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi  causa,  in  luogo  o  in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina,  devono  essere  effettuate  segnalazioni luminose a luce rossa  con  i  dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime   segnalazioni   possono   essere   occasionalmente  fornite attraverso   la   bandierina   di   colore  arancio  fluorescente  di segnalazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato quando quello abilitato e' impegnato in altri interventi di pilotaggio o di regolazione del traffico.
6. In  occasione  del  transito  di un veicolo eccezionale o di un trasporto  in condizioni di eccezionalita' e quando e' indispensabile per la marcia o per l'effettuazione di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto stesso, il personale abilitato al servizio di scorta  tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada laterale o da  luogo  non  soggetto  a  pubblico  passaggio,  a  rallentare  e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni manuali effettuate  con la paletta di cui all'art. 9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni  devono  essere realizzate in modo non equivoco e devono essere  rivolte  sia alle  correnti di traffico che si trovano sulla strada  interessata  dal  transito  del  veicolo eccezionale o  del trasporto  in  condizioni  di  eccezionalita', sia a quelle che vi si immettono  da  strada laterale o  da  luogo non soggetto a pubblico passaggio.  In  galleria,  di  notte,  ovvero in condizioni di scarsa visibilita' per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con la paletta  di  cui  all'art.  9, comma  1,  lettera  c), devono essere effettuate  segnalazioni  luminose  a luce rossa con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).
7. Quando  il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni  di  eccezionalita'  e' subordinato  all'assenza di altri veicoli  sulla  strada,  il personale abilitato al servizio di scorta tecnica,  prima di dare il via libera al movimento dello stesso, deve accertarsi  che tutti gli utenti della strada abbiano compreso i suoi segnali  manuali  o  luminosi  ed  abbiano  arrestato  la marcia in condizioni di sicurezza.
8. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c),  deve  essere  usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette  a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento  l'imminente  approssimarsi  del  veicolo o del trasporto  eccezionale. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi  indicati  e'  vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando  sia istituito  un  senso  unico  alternato  disciplinato  da movieri,  devono  essere  utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma  3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni di scarsa  visibilita' per qualsiasi  causa,  le  segnalazioni  con  i dispositivi  di  cui  all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono essere integrate  da  segnalazioni luminose a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a).

Articolo 18 (Modifiche all’articolo 17)
L’articolo 17 è sostituito dal seguente: << Art. 17 - Disposizioni transitorie>>
Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli precedenti riguardanti il possesso   dell'abilitazione  per  effettuare  i  servizi di  scorta tecnica,  si applicano ai soggetti indicati all'art. 16, comma 6-bis, secondo   periodo,   del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre  1992,  n.  495  e  successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre 2005.
Articolo 18 (Modifiche all’allegato B)
Nell'allegato B, nell'elenco delle materie delle prove d'esame dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:
n. responsabilita'  civile,  penale  ed amministrativa connessa allo  svolgimento delle funzioni di scorta tecnica ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
o. modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica;
p. modalita'  di  effettuazione degli interventi di segnalazione, di pilotaggio o di regolazione del traffico.

Articolo 19 (Modifiche all’allegato C)
Nell'allegato   C,   nel   testo   del  modello  dell'attestato  di abilitazione,  le parole «Tale abilitazione ha validita' per tre anni e  puo'  essere  rinnovata»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «Tale abilitazione ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata».
Articolo 20 (Allegato E)
Dopo  l'allegato  D  e' aggiunto l'allegato E, relativo alla figura della  paletta di segnalazione indicata nell'art. 9, comma 1, lettera c):
Allegato E
PALETTA DI SEGNALAZIONE
--à   Vedere figura a pag. 27 della G.U.  ß--
Caratteristiche:
- disco  metallico  o di materiale sintetico di diametro 15 cm, con  pellicola  rifrangente  di  colore  rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
- manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.

Articolo 21 (Adeguamento delle imprese autorizzate)
Le  imprese  gia'  autorizzate  ad esercitare l'attivita' di scorta tecnica  alla  data di entrata in vigore delle presenti norme, devono provvedere   agli   adeguamenti   richiesti   dalle   modifiche   del disciplinare  tecnico  di cui agli articoli precedenti, relativi alle caratteristiche  dei  veicoli, alle dotazioni ed agli equipaggiamenti nonche'  ai requisiti soggettivi delle imprese stesse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22 (Disposizioni finali)
Le  modifiche  del  disciplinare  per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali  ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' previste dal  presente  decreto  verranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro delle infrastrutture  e dei trasporti 
Il Ministro dell'interno Pisanu
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.
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