| |
|
|
DECRETO 18 marzo 2005 Modifiche al decreto
18 luglio 1997 e successive modificazioni,
recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'.
una versione ufficiale del documento rivolgersi
al sito istituzionale del
Ministero delle Infrastrutture
|
|
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto
l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto l'art. 12, comma 3-bis,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi'
come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n.
151 convertito, con modificazioni dalla legge
1° agosto 2003, n. 214, che conferisce al
personale abilitato a svolgere le scorte
tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'
la possibilita' di compiere attivita' di scorta
e di regolazione del traffico, di cui all'art.
11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada cosi' come modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 2004, n. 235;
Visto il decreto ministeriale 18 luglio
1997 n. 3806, cosi'come modificato dal decreto
ministeriale 28 maggio 1998 e dal decreto
ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita';
Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada stabilisce che, se nel provvedimento
di autorizzazione alla circolazione
dei veicoli eccezionali e dei trasporti
in condizioni di eccezionalita' e'
prescritta la scorta a cura degli organi di polizia
stradale questi, ai sensi dell'art. 10,
comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modificazioni,
e secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano
l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi,
per tutto il percorso o per
parte di esso, di una scorta effettuata a cura
di uno dei soggetti indicati
all'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la scorta
da loro effettuata sia integrata con i soggetti
indicati al medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone
il numero e le modalita' di intervento;
Ritenuto che e' necessario
adeguare le disposizioni del disciplinare
per le scorte tecniche ai veicoli
eccezionali ed ai trasporti in condizioni
di eccezionalita', approvato con decreto
ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e
successive modifiche, alle innovazioni introdotte
dalle norme citate, allo scopo di consentire al personale
che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali
ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'
di svolgere le nuove funzioni conferite dall'art. 12,
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
Decreta:
Al disciplinare per le scorte
tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti
in condizioni di eccezionalita',
approvato con decreto ministeriale 18 luglio
1997, n. 3806, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche: Autorizzazione
delle imprese |
|
Articolo 1 (Modifiche
all’articolo 2)
|
| |
|
| g. |
sia in
possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica,
di capacita' finanziaria e idoneita' professionale: |
| |
|
| |
1)
referenza di affidamento rilasciata da aziende
o Istituti di credito per un importo
pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun
veicolo da adibire ai servizi di scorta; |
| |
2)
copertura assicurativa specifica sulla responsabilita'
civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita'
di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni
di euro; |
| |
3)
possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche
indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa
o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con
patto di riservato dominio ovvero utilizzati a
titolo di locazione finanziaria ovvero
di locazione senza conducente, di
cui all'art. 84 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; |
| |
4)
disponibilita' di almeno sei
dipendenti, soci ovvero collaboratori non
occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore
ad un anno abilitati all'effettuazione
dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5». |
|
Articolo 2 (Modifiche all’articolo 3)
|
Al
comma 2, le parole:
«almeno tre autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti:
«almeno tre veicoli». |
|
Articolo 3 (Modifiche all’articolo 4)
|
| Il comma
5, e' sostituito dal seguente: |
| 5. |
L'autorizzazione
e' sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per
un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del
servizio di scorta, sia impiegato personale
non abilitato, ovvero quando non siano rispettate
le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del
presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative
al numero dei veicoli e delle persone da impiegare
durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L'autorizzazione
e' inoltre sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata
per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione
dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato
dipendente dall'impresa autorizzata
sia incorso per almeno quattro volte in un
biennio nella violazione di cui all'art.
10, comma 25-ter, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche. |
Articolo
4 (Modifiche all’articolo 5) |
| Il comma
2, e' sostituito dal seguente: |
| 2. |
La
commissione d'esame di cui al comma
1 e' composta da un funzionario con qualifica
dirigenziale, che assume la veste
di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia,
in servizio presso la prefettura-ufficio
territoriale del Governo del luogo in cui
viene svolto l'esame e da un
funzionario del ruolo dei commissari,
in servizio presso la specialita' Polizia stradale della
Polizia di Stato. |
|
Articolo 5 (Modifiche all’articolo 6)
|
| 1. |
Nel
comma 1, le parole: «con cadenza trimestrale» sono
sostituite dalle seguenti: «con cadenza almeno trimestrale».
|
| Il comma
2, e' sostituito dal seguente: |
| 2. |
L'esame
consiste in una prova scritta mediante
quiz, in un colloquio orale, su
domande relative alle materie riportate
nell'allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente
pratico, consistente nella simulazione
o nella verifica di un intervento di regolazione
del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti
audiovisivi, multimediali o informatici. Possono
accedere alla prova orale solo i candidati
che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10
dei quiz della prova scritta. Per i candidati
che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida
di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti
a trasporto in condizioni di eccezionalita' per
un periodo di almeno cinque anni l'esame
consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto
prevalentemente pratico. L'esperienza dovra' essere
comprovata con dichiarazione sostitutiva
di atto notorio resa dal legale rappresentante
delle imprese presso cui il richiedente ha prestato
attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualifica
ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresa».
|
| 3. |
Nel
comma 6 le parole: «all'esito favorevole di
un colloquio orale» sono sostituite
dalle seguenti: «all'esito favorevole di un colloquio
orale e della prova a contenuto prevalentemente pratico
|
|
Articolo 6 (Modifiche all’articolo 7)
|
L'art.
7 e' sostituito dal seguente: 7.
<<Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche>> |
| 1. |
Per
lo svolgimento dell'attivita' di scorta
tecnica possono essere utilizzati autoveicoli
in possesso o nella disponibilita' dell'impresa
autorizzata aventi carrozzeria
chiusa che sono immatricolati nella categoria
M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 deldecreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. |
| 2. |
Possono
essere altresi' utilizzati
motocicli che sono immatricolati nella
categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore
a 250 cc. |
| 3. |
Gli autoveicoli
ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza
e devono avere caratteristiche strutturali
tali da consentire la corretta e sicura installazione
dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art.
8. |
|
Articolo 7 (Modifiche all’articolo 8)
|
L'art. 8
e' sostituito dal seguente:
<< art.8. Attrezzature e dispositivi
supplementari di equipaggiamento e di segnalazione
degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati
per le scorte tecniche.>> |
| 1. |
Gli autoveicoli
di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle
seguenti attrezzature: |
| |
a)
due dispositivi supplementari di segnalazione
visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione, di tipo approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive
CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo
ad un'altezza minima di m 2, misurata
alla base del dispositivo. I dispositivi devono
essere installati in posizione tale da garantire,
in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita'
uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive modifiche; |
| |
b)
un pannello rettangolare bifacciale
ad angoli arrotondati (fig. 1 dell'allegato
D) recante su ciascuna faccia la scritta
«trasporto eccezionale» di colore nero su fondo giallo
realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2,
di dimensioni non inferiori a m 1,20\times 0,25,
da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 2, in
posizione verticale o subverticale
in modo da risultare ben visibile sia
anteriormente che posteriormente e tale da non limitare
la visibilita' dei dispositivi luminosi
del veicolo e di quelli supplementari di
cui alla lettera a) e da
non ostacolare la visibilita' dal posto di
guida; |
| |
c)
una bandierina di colore arancio fluorescente
da esporre sul lato sinistro di ogni
autoveicolo di dimensioni minime cm 50\times 50; |
| |
d)
un apparecchio radio-ricetrasmittente per ogni autoveicolo,
in grado di collegarsi con il veicolo che
segue o precede, nonche' con il conducente del veicolo
eccezionale o che effettua il trasporto in condizioni
di eccezionalita'. |
| 2. |
Per
i veicoli collocati a protezione posteriore del
convoglio eccezionale, in sostituzione del pannello
di cui alla lettera b) del comma 1,
deve essere installato
nella parte posteriore dell'autoveicolo
un cartello composito (fig. 2
dell'allegato D) costituito da un pannello con la
scritta «trasporto eccezionale», di colore nero
su fondo giallo, e dal segnale «passaggio obbligatorio
per veicoli operativi», realizzato con pellicola
retroriflettente di classe 2, di dimensioni
pari a m 0,90\times 1,30, corredato con due luci
gialle lampeggianti, facilmente rimovibile o ripiegabile
quando il veicolo non circola in servizio di scorta. |
| 3. |
Gli
autoveicoli di cui all'art. 7,
comma 1, impiegati per servizi di scorta
tecnica, durante l'effettuazione del servizio, devono
essere altresi' equipaggiati con le seguenti attrezzature:
|
| |
a)
un telefono cellulare o radiomobile; |
| |
b)
un sistema di segnalamento temporaneo costituito
dai seguenti segnali ed elementi: |
| |
b1) un
segnale «ALTRI PERICOLI» di cui
alla fig. II 35 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, con colore di
fondo giallo e lato di cm
90 con abbinato un pannello integrativo modello II
6/b «INCIDENTE»;
|
| |
b2) due
segnali «DIREZIONE OBBLIGATORIA»
o «PASSAGGIO OBBLIGATORIO» di cui
all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495,
con simbolo della freccia orientabile secondo
le esigenze, nel formato con diametro di cm 90;
|
| |
b3) due «BARRIERE
NORMALI» di cui alla fig. II 392 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, con il bordo superiore
ad un'altezza sul piano stradale non inferiore a cm
120;
|
| |
b4) due lampade
a luce rossa fissa e tre lampade a luce gialla intermittente;
|
| |
b5) una
bandierina di colore arancio
fluorescente per segnalazione come
prevista all'art. 42, comma 3, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495;
|
| |
b6) due
palette per regolare il transito alternato da movieri
di cui alla fig. II 403 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
|
| |
b7) quindici
coni in gomma o plastica di
colore rosso con anelli di colore bianco realizzati
con pellicola retroriflettente di classe 2,
di altezza minima cm 50 come da fig. II 396 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;
|
| |
b8) un
dispositivo per la misura dell'altezza
ed uno per la misura della lunghezza da utilizzare
per verificare le dimensioni del veicolo, del suo
carico e di eventuali manufatti stradali.
|
| 4. |
I veicoli
di cui all'art. 7, comma 2, durante lo svolgimento del
servizio di scorta, devono essere
equipaggiati con le seguenti attrezzature:
|
| |
a)
una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre
sul veicolo, con sporgenza entro
i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di dimensioni minime cm 50\times
50; |
| |
b)
un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado
di collegarsi con il veicolo che
segue o precede nella scorta nonche'
con il conducente del veicolo eccezionale
o che effettua il trasporto in condizioni di eccezionalita';
|
| |
c)
un telefono cellulare o radiomobile, dotati
di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo
delle mani; |
| |
d)
un dispositivo supplementare di
segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla
o arancione, di tipo approvato dal Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti o conforme a direttive
comunitarie o a regolamenti ECE-ONU
recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, da apporre nella parte posteriore del veicolo,
dietro al conducente, ad un'altezza
minima di m 1 ed in posizione tale da garantire,
in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita'
uguali a quelli previsti dall'art. 266 del
decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche; |
| |
e)
due dispositivi supplementari di segnalazione
visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione, di tipo approvato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, conformi al regolamento
ECE-ONU n. 65 e successive modifiche,
da apporre nella parte anteriore, in posizione piu'esterna
rispetto ai dispostivi di illuminazione di cui il
veicolo e' dotato, ad un'altezza dal suolo compresa
tra m 0,70 e 1,20. |
| 5. |
Ciascun
dispositivo deve essere montato sugli autoveicoli e sui
motocicli di scorta in modo solido e
sicuro con idonee strutture di sostegno.
|
| 6. |
Negli
autoveicoli e nei motocicli non impegnati in servizi
di scorta i dispositivi ed i segnali
di cui ai commi 1, 2 e 4 devono essere rimossi, oscurati
ovvero resi comunque non visibili. |
| 7. |
Nei
casi previsti dall'art. 10-bis, oltre
ai dispositivi di comunicazione di cui
ai commi precedenti, in almeno un veicolo
impiegato nel servizio di
scorta, deve essere disponibile
un apparecchio radio-ricetrasmittente di tipo portatile
da consegnare al personale degli organi
di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che effettuano la
scorta insieme al personale della
scorta tecnica e che consenta
il collegamento radio con questi ultimi. |
|
Articolo 8 (Modifiche all’articolo 9)
|
L'art.
9 e' sostituito dal seguente:
<< art. 9. Attrezzature ed equipaggiamenti
in uso al personale in servizio di scorta tecnica.>>
|
| 1. |
Ciascun
abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica,
durante l'effettuazione del servizio stesso, deve
avere in dotazione le seguenti attrezzature: |
| |
a)
una lampada a luce rossa fissa
e una lampada a luce gialla intermittente; |
| |
b)
una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione
avente le caratteristiche e dimensioni previste
dall'art. 42, comma 3, lettera
b), del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; |
| |
c)
una paletta di segnalazione,
conforme al modello stabilito nell'allegato E; |
| |
d)
un giubbetto del tipo di quello indicato nella
figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale,
sia nella parte anteriore che in quella posteriore,
sia apposta la scritta «SCORTA
TECNICA» con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore
a cm 8. |
| 2. |
Il
personale abilitato impegnato in
un servizio di scorta tecnica con
i veicoli di cui all'art. 7, comma
2, durante l'effettuazione del servizio
stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma
1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione
per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere
apposta la scritta «SCORTA TECNICA» con
caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta
deve essere collocata nella parte anteriore
e deve essere sempre ben visibile. |
| 3. |
Il
personale non impegnato in servizi di scorta
tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere
non visibili i dispositivi, le scritte ed
i segnali di cui ai commi
1 e 2. La paletta di segnalazione
di cui al comma 1, lettera c), deve essere
utilizzata esclusivamente dal personale abilitato
ai sensi dell'art. 5 durante lo svolgimento
di un servizio di scorta tecnica e lungo il percorso autorizzato.
|
|
Articolo 9 (Modifiche all’articolo 10)
|
L'art. 10
e' sostituito dal seguente:
<< art. 10. Numero di veicoli e di persone da impiegare
per i servizi di scorta.>> |
| 1. |
Salvo il
caso in cui l'autorizzazione alla circolazione o quella
della Polizia stradale prevedano
la possibilita' di formare un convoglio
di veicoli eccezionali o di trasporti
in condizioni di eccezionalita', ogni veicolo
o trasporto deve essere scortato da almeno:
|
| |
a)
un autoveicolo avente le dotazioni
e le caratteristiche indicate dagli articoli
precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione
ai sensi dell'art. 5: |
| |
a1) per
veicoli eccezionali o trasporti
in condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza
non superiore a m 3,60 e lunghezza non superiore
a m 30, ovvero lunghezza non superiore a m 32 purche'
la larghezza sia compresa entro
i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 che
circolano sulle autostrade o sulle strade extraurbane
principali;
|
| |
a2) per
veicoli eccezionali o trasporti
in condizioni di eccezionalita' che
hanno larghezza non superiore a m 3 e lunghezza
non superiore a m 29, oppure lunghezza non superiore
a m 32, purche' la larghezza sia
compresa entro i limiti previsti dall'art. 61 del
decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ovvero larghezza non superiore
a m 3,20, purche' la lunghezza sia compresa entro
i limiti previsti dall'art. 61 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, che circolano su
strade, diverse da quelle di cui al punto a1),
a senso unico di marcia, ovvero
a doppio senso con almeno due corsie disponibili per
senso di marcia;
|
| |
a3) per
veicoli eccezionali o trasporti
in condizioni di eccezionalita' che hanno larghezza
non superiore a m 2,55 e lunghezza non superiore
a m 29, ovvero larghezza non
superiore a m 2,70 e lunghezza non superiore
a m 21, ovvero larghezza non superiore a m 3,20,
purche' la lunghezza sia
compresa entro i limiti previsti dall'art.
61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, quando circolano sulle strade a doppio
senso di circolazione con un corsia per senso di marcia;
|
| |
b)
due autoveicoli aventi le dotazioni
e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti,
con alla guida una persona munita di abilitazione
ai sensi dell'art. 5, per veicoli
eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita'
che superano le dimensioni indicate alla lettera a) che
circolano: |
| |
b1) sulle
autostrade o sulle strade extraurbane
principali ovvero sulle altre strade a senso unico
o a doppio senso con almeno 2 corsie per
senso di marcia, per veicoli eccezionali o trasporti
in condizioni di eccezionalita'
di larghezza fino a m
4,50 o di lunghezza fino a m 38;
|
| |
b2 sulle
altre strade o tratti di strade diverse
da quelle indicate al punto b1)
per veicoli eccezionali o trasporti
in condizioni di eccezionalita' di larghezza
fino a m 4 o di lunghezza fino a m
30 ovvero di lunghezza non superiore
a m 35 purche' la larghezza sia compresa
entro i limiti previsti dall'art.
61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
|
| |
c)
due autoveicoli aventi le dotazioni
e le caratteristiche indicate dagli
articoli precedenti, ciascuno dei quali
aventi a bordo, oltre al conducente,
una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.
5, per veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalita' che superano le dimensioni indicate alle
lettere a) e b). |
| 2. |
Nei casi
indicati alla lettera b) del comma 1, quando il veicolo
eccezionale o il trasporto in condizioni di eccezionalita'
circola su strade diverse da autostrade
e strade extraurbane principali, in alternativa,
uno dei due autoveicoli
attrezzati puo' essere sostituito con
un motociclo avente le dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una
persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 5. Sulle
medesime strade, nei casi indicati dalla lettera
c) del comma 1, in alternativa, uno dei due autoveicoli
attrezzati puo' essere sostituito
con due motocicli aventi le
dotazioni e le caratteristiche
indicate dagli articoli precedenti,
alla guida di ciascuno dei quali deve trovarsi una
persona munita di abilitazione ai sensi dell'art.
5. Se a bordo di un motociclo vi sono due persone, la
persona abilitata deve essere sempre passeggero ed il
conducente puo'anche non essere abilitato ai sensi
dell'art. 5. In tale caso, tuttavia, le dotazioni
individuali di cui all'art. 9,
comma 1, lettera d), e comma 2 dello
stesso articolo, durante la scorta,
devono essere utilizzate anche dal conducente
non abilitato. |
| 3. |
Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 1,
la Polizia stradale, avvalendosi della facolta'
prevista dall'art. 10, comma 9, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modifiche, puo' imporre
che, indeterminate condizioni di traffico o per
taluni veicoli eccezionali o trasporti
in condizioni di eccezionalita' aventi
caratteristiche o dimensioni particolari, la scorta
sia effettuata da piu' veicoli
aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate
dagli articoli precedenti. |
| Articolo
10 (Disposizioni riguardanti la scorta mista) |
Dopo l'art.
10 e' aggiunto il seguente:
<< art. 10-bis Servizi di scorta mista>> |
| 1. |
Quando,
ai sensi dell'art. 16, comma
5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' imposto che la
scorta sia effettuata da uno degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, la scorta
stessa e sempre integrata da personale e mezzi di
scorta tecnica; il numero dei veicoli e degli abilitati
della scorta tecnica e' fissato con provvedimento del
responsabile dell'ufficio da cui gli organi
di polizia stradale dipendono. Salvo
che siano necessari particolari interventi di regolazione
del traffico, che sia necessaria la
chiusura totale della strada per
tratti aventi lunghezza superiore a km 2,
ovvero che sia prevista la ormazione di un convoglio
di piu' di 2 veicoli o trasporti eccezionali, il numero
dei veicoli e degli abilitati nonche'
del restante personale della scorta tecnica
che integra quella svolta dagli organi di
polizia stradale, non puo' essere superiore
a quello indicato all'art. 10, comma 1, lettera c), ovvero
comma 2, secondo periodo. |
| 2. |
Nel
corso dello svolgimento dei servizi
di scorta di cui al comma 1, la posizione
dei veicoli di scorta tecnica che integrano quella
svolta dagli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e' determinata dal caposcorta
le cui funzioni, ai sensi dell'art. 13, sono assunte
dal soggetto nominato dal responsabile dell'ufficio da
cui gli organi di polizia stradale dipendono. |
| Articolo
11 (Modifiche all’articolo 11) |
| 1. |
Al comma
2, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: |
| |
a) per
le strade o per
i tratti di strada anche temporaneamente
con unica carreggiata, a
doppio senso di circolazione,
nel caso in cui sia previsto un solo
autoveicolo di scorta lo stesso precedera' il veicolo
o il trasporto in condizioni di eccezionalita'
ad una distanza non inferiore a
m 50 e non superiore a m 500,
mentre nel caso in cui siano
previsti due autoveicoli di scorta,
il primo veicolo di scorta precedera'
il veicolo o il trasporto in
condizioni di eccezionalita' ad una distanza
non inferiore a m 50 e non
superiore a km 1, mentre il secondo lo seguira'
ad una distanza non inferiore
a m 50 e non superiore a m 80. |
| Dopo il
comma 2 sono aggiunti i seguenti: |
| 2.bis
|
Quando
ai sensi del comma 2, art.
10, e' consentito l'impiego di motocicli
di scorta tecnica in sostituzione di
un autoveicolo, ferme restando le
distanze di cui al comma
2, i motocicli possono essere utilizzati solo per sostituire
l'autoveicolo che precede il veicolo
eccezionale o il traspoto in condizioni di eccezionalita',
ovvero il primo autoveicolo di scorta posto dietro al
veicolo eccezionale o al trasporto in condizioni di eccezionalita'.
|
| 2.ter
|
Le
disposizioni del comma 2 non si applicano
quando, in ragione delle caratteristiche plano-altimetriche,
del traffico o di altri ostacoli, anche momentanei, presenti
sulla carreggiata, occorra istituire sulla
strada o su un tratto di
essa, un senso unico alternato regolato dal
personale abilitato ai sensi dell'art. 5, ovvero
quando siano necessari interventi
di segnalazione o di regolazione
del traffico su strade che si immettono su quella in cui
circola il veicolo o trasporto
eccezionale. In questi casi, la posizione
dei veicoli attrezzati e delle
persone abilitate deve essere determinata dal caposcorta.
|
|
Articolo 12 (Modifiche all’articolo 12)
|
| 1. |
Al
comma 1, le parole: «l'uso ai
sensi dell'art. 152» sono sostituite dalle seguenti: «l'uso
ai sensi degli articoli 152 e 153». |
|
Articolo 13 (Modifiche all’articolo 13)
|
| Il comma
1, e' sostituito dal seguente: |
| 1. |
Il
servizio di scorta in cui non sia presente
personale di organi di polizia stradale di cui al comma
1 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' svolto
sotto la responsabilita' del caposcorta indicato dall'impresa
autorizzata ad effettuare l'attivita' di scorta.
|
|
Articolo 14 (Modifiche all’articolo 14)
|
| Il comma
1, e' sostituito dal seguente: |
| 1. |
Il caposcorta
deve essere costantemente in grado di comunicare con
il conducente del veicolo scortato e
con gli eventuali altri membri della
scorta che si trovano su
altri veicoli e deve intervenire
con efficacia e tempestivita'
di fronte ad ogni situazione che
necessiti di attivita' di segnalazione, di pilotaggio
o di regolazione del traffico nel tratto
di strada interessato dal transito del veicolo
eccezionale o del trasporto in condizioni di eccezionalita
|
| Il comma
2, e' sostituito dal seguente: |
| 2. |
Il
caposcorta non iniziera' il servizio di scorta se non
dopo aver verificato che: |
| |
a)
le dotazioni e gli equipaggiamenti dei
veicoli di scorta di cui agli
articoli 8 e 9 siano presenti
su ciascun veicolo, correttamente installati
e perfettamente funzionanti e che tutto il personale
impegnato nella scorta tecnica abbia con se' la patente
di guida in corso di validita'
e l'abilitazione ai servizi di scorta tecnica, ove prescritta;
|
| |
b)
le dimensioni, le masse e
le caratteristiche del veicolo eccezionale
o del trasporto in condizioni
di eccezionalita' da scortare siano non superiori
a quelle autorizzate. La verifica delle masse e' effettuata
unicamente su base documentale; |
| |
c)
i dispositivi di illuminazione e di segnalazione
visiva siano efficienti, i pneumatici
abbiano battistrada di spessore non
inferiore a quello minimo consentito
ed i pannelli e i dispositivi supplementari di
segnalazione visiva previsti dall'art.
11 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come
modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 610, siano
efficienti ed installati correttamente; |
| |
d)
le autorizzazioni alla circolazione siano valide e le
relative prescrizioni siano rispettate;
in particolare, se richiesto dal titolo
autorizzativo, sia stata data
comunicazione della data d'inizio del viaggio
o del trasporto all'ufficio competente dell'ente proprietario
o concessionario della strada; |
| |
e)
il conducente del veicolo eccezionale
o che effettua il trasporto in
condizioni di eccezionalita' sia provvisto
di valida patente; |
| |
f)
il veicolo eccezionale o
che effettua il trasporto in condizioni
di eccezionalita' sia in regola
con la prescritta revisione periodica
e a bordo dello stesso si
trovino tutti i documenti richiesti dall'art.
180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive
modifiche. |
|
Articolo 15 (Modifiche all’articolo 15)
|
| Dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente: |
| 1.bis
|
Durante
un servizio di scorta in cui non
sia presente personale di organi di polizia stradale
di cui al comma 1, dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modifiche, il caposcorta e'
altresi' responsabile di tutte
le attivita' di regolazione del
traffico che sono realizzate dal personale
abilitato ai sensi dell'art. 5.
In questi casi il caposcorta deve coordinare
gli interventi di regolazione del traffico in
modo che sia costantemente
garantita la sicurezza della circolazione
e la fluidita' del traffico. |
|
Articolo 16 (Modifiche all’articolo 16)
|
| Dopo il
comma 1, sono aggiunti i seguenti: |
| 1.bis
|
Se
non e' possibile adempiere agli obblighi indicati
dal comma 1 e si determini
la formazione di code, il caposcorta deve tempestivamente
segnalare la situazione al piu'
vicino ufficio o comando di un organo di polizia stradale
di cui al comma 1, dell'art. 12, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modifiche. Se l'incolonnamento si
determina su un'autostrada, la segnalazione
deve essere indirizzata al competente Centro operativo
autostradale della specialita' Polizia stradale
della Polizia di Stato o al piu' vicino comando della
stessa. |
| 1.ter
|
Nelle
curve ovvero nei tratti di strada
in cui, per la larghezza del veicolo eccezionale
o del suo carico o per la presenza di ostacoli
sulla carreggiata ovvero per altra causa,
rimanga uno spazio libero rispetto al
margine sinistro della carreggiata inferiore
a m 3, il personale abilitato
del veicolo posto a protezione posteriore
del convoglio deve impedire il sorpasso
ai veicoli che lo seguono. |
| 1.quater
|
Qualora
sia necessario attraversare i piazzali
delle stazioni di esazione delle autostrade,
ovvero quando sia necessario impegnare contromano
svincoli e rampe di accesso o di uscita sulle autostrade
e sulle strade extraurbane principali, la scorta
tecnica deve attuare tutti gli
interventi previsti dall'art. 16-bis per rendere
sicure le manovre; il caposcorta,
prima di iniziare le manovre, deve dare
comunicazione all'ufficio interessato dell'ente proprietario
o concessionario della strada nei tempi e
secondo le modalita' fissate dal titolo autorizzativo.
|
| 2. |
Al
comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: «In questi
casi, dopo aver collocato la segnaletica
prescritta, il caposcorta deve tempestivamente comunicare
la situazione al piu' vicino ufficio o comando
di un organo di polizia
stradale di cui al comma 1, dell'art. 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modifiche.». |
| |
Articolo
17 (Disposizioni riguardanti la disciplina degli interventi
di pilotaggio) |
Dopo l’articolo
16 è aggiunto il seguente:
<< art. 16.bis - Interventi di segnalazione, pilotaggio
o regolazione del traffico>> |
| 1. |
Gli interventi
necessari a pilotare o a regolare il traffico nel tratto
di strada interessato dal passaggio del veicolo eccezionale
o del trasporto in condizioni di eccezionalita'
ovvero lungo le strade che vi si immettono, possono
essere realizzati solo dal personale di scorta
tecnica dotato di abilitazione
in corso di validita' rilasciata
ai sensi dell'art. 5. L'attivita' di segnalazione
della presenza sulla strada o dell'imminente
sopraggiungere del veicolo eccezionale o del
trasporto in condizioni di eccezionalita'
puo' essere realizzata anche dal
personale di scorta non munito
di abilitazione, secondo le direttive impartite
dal caposcorta e sotto il diretto controllo di una persona
abilitata. |
| 2. |
Gli
interventi di cui al comma 1 possono
essere realizzati unicamente con i dispositivi indicati
dagli articoli 8 e 9. |
| 3. |
Durante
l'effettuazione della scorta tecnica, gli interventi di
segnalazione, di pilotaggio o di regolazione di cui al
comma 1 devono essere effettuati nel
rispetto, in ogni condizione ambientale, di traffico
o topografica, dei seguenti criteri operativi: |
| |
a) inizio
delle manovre o dei segnali necessari
con adeguato anticipo rispetto al momento
del transito del veicolo eccezionale o del trasporto
in condizioni di eccezionalita'
in modo che, in funzione della
velocita' e della visibilita' presente sul tratto, i veicoli
che sopraggiungono o che
si immettono sulla strada interessata
dal transito, abbiano la possibilita' di adeguarsi
alle indicazioni impartite dal personale
di scorta in tempo utile ed in condizioni di sicurezza;
|
| |
b) durata
temporale limitata al tempo strettamente necessario al
transito del veicolo eccezionale o del
trasporto in condizioni di eccezionalita',
tenendo conto delle esigenze di
fluidita' del traffico e di sicurezza della circolazione;
|
| |
c) massima
visibilita' di tutti coloro
che effettuano le segnalazioni manuali
sulla carreggiata, rispetto ai veicoli
che sopraggiungono o si immettono sul tratto di strada
interessato; |
| |
d) chiarezza,
precisione e non equivocita' dei segnali manuali o luminosi.
|
| 4. |
Durante
l'effettuazione dei servizi di scorta,
il personale abilitato deve sempre indossare
il giubbetto rifrangente di cui all'art. 9,
comma 1, lettera d). Quando scende dal veicolo e circola
sulla strada, lo stesso obbligo vale per il
personale non abilitato che si trova
sui veicoli in servizio di scorta tecnica e che venga
occasionalmente utilizzato per attivita'
di segnalazione ovvero di supporto logistico
alle attivita' di regolazione
svolte dagli abilitati. |
| 5. |
Qualora
sia necessario fornire agli utenti che percorrono
la strada interessata dal transito
del veicolo eccezionale o del trasporto
in condizioni di eccezionalita'
preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere
del veicolo o del trasporto stesso, il personale
abilitato al servizio di scorta tecnica deve provvedere
a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato
anticipo e nei modi piu' opportuni, imponendo
loro di rallentare ed accostarsi al
margine della strada, utilizzando
la bandierina di colore arancio
fluorescente di segnalazione prevista dall'art.
9, comma 1, lettera b), ovvero con la paletta di
cui all'art. 9, comma 1, lettera c). In galleria,
di notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilita'
per qualsiasi causa, in luogo
o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina,
devono essere effettuate segnalazioni
luminose a luce rossa con i dispositivi
di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). Le medesime
segnalazioni possono essere
occasionalmente fornite attraverso la
bandierina di colore arancio
fluorescente di segnalazione prevista dall'art.
9, comma 1, lettera b), dal personale di scorta non abilitato
quando quello abilitato e' impegnato in altri interventi
di pilotaggio o di regolazione del traffico. |
| 6. |
In
occasione del transito di un veicolo
eccezionale o di un trasporto in condizioni di eccezionalita'
e quando e' indispensabile per la marcia o per l'effettuazione
di manovre della circolazione del veicolo o del trasporto
stesso, il personale abilitato al servizio di scorta
tecnica deve provvedere ad invitare gli utenti che percorrono
la strada interessata ovvero che vi si immettono da strada
laterale o da luogo non soggetto
a pubblico passaggio, a rallentare
e a sospendere temporaneamente la marcia, attraverso segnalazioni
manuali effettuate con la paletta di cui all'art.
9, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono
essere realizzate in modo non equivoco e devono essere
rivolte sia alle correnti di traffico che
si trovano sulla strada interessata dal
transito del veicolo eccezionale o
del trasporto in condizioni di
eccezionalita', sia a quelle che vi si immettono
da strada laterale o da luogo non soggetto
a pubblico passaggio. In galleria, di
notte, ovvero in condizioni di scarsa visibilita'
per qualsiasi causa, in aggiunta alle segnalazioni con
la paletta di cui all'art. 9,
comma 1, lettera c), devono essere effettuate
segnalazioni luminose a luce rossa con i dispositivi
di cui all'art. 9, comma 1, lettera a). |
| 7. |
Quando
il movimento del veicolo eccezionale o del trasporto in
condizioni di eccezionalita' e' subordinato
all'assenza di altri veicoli sulla strada,
il personale abilitato al servizio di scorta tecnica,
prima di dare il via libera al movimento dello stesso,
deve accertarsi che tutti gli utenti della strada
abbiano compreso i suoi segnali manuali o
luminosi ed abbiano arrestato
la marcia in condizioni di sicurezza. |
| 8. |
La paletta
di segnalazione, di cui all'art. 9, comma 1, lettera c),
deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni
manuali dirette a disciplinare il traffico e per
segnalare agli utenti della strada in movimento
l'imminente approssimarsi del veicolo
o del trasporto eccezionale. L'uso della paletta
di segnalazione fuori dai casi indicati e'
vietato. Nei casi indicati dall'art. 16, comma 2, quando
sia istituito un senso unico alternato
disciplinato da movieri, devono essere
utilizzati i dispositivi di cui all'art. 8, comma
3, lettera b6). In galleria, di notte, ovvero in condizioni
di scarsa visibilita' per qualsiasi causa,
le segnalazioni con i dispositivi
di cui all'art. 8, comma 3, lettera b6), devono
essere integrate da segnalazioni luminose
a luce gialla lampeggiante con i dispositivi di cui all'art.
9, comma 1, lettera a). |
|
Articolo 18 (Modifiche all’articolo 17)
|
| L’articolo
17 è sostituito dal seguente: << Art. 17 - Disposizioni
transitorie>> |
| Le
disposizioni di cui agli articoli
precedenti riguardanti il possesso dell'abilitazione
per effettuare i servizi di scorta
tecnica, si applicano ai soggetti indicati all'art.
16, comma 6-bis, secondo periodo,
del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
e successive modifiche, a decorrere dal 30 settembre
2005. |
| Articolo
18 (Modifiche all’allegato B) |
| Nell'allegato
B, nell'elenco delle materie delle prove d'esame dopo
la lettera m) sono aggiunte le seguenti: |
| n. |
responsabilita'
civile, penale ed amministrativa connessa
allo svolgimento delle funzioni di scorta tecnica
ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; |
| o. |
modalita'
di svolgimento dei servizi di scorta tecnica; |
| p. |
modalita'
di effettuazione degli interventi di segnalazione,
di pilotaggio o di regolazione del traffico. |
|
Articolo 19 (Modifiche all’allegato C)
|
| Nell'allegato
C, nel testo del
modello dell'attestato di abilitazione,
le parole «Tale abilitazione ha validita' per tre anni
e puo' essere rinnovata» sono
sostituite dalle seguenti: «Tale abilitazione
ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata».
|
| Articolo
20 (Allegato E) |
| Dopo
l'allegato D e' aggiunto l'allegato E, relativo
alla figura della paletta di segnalazione indicata
nell'art. 9, comma 1, lettera c): |
| Allegato
E |
| PALETTA
DI SEGNALAZIONE |
| --à
Vedere figura a pag. 27 della G.U. ß-- |
| Caratteristiche:
|
| - disco
metallico o di materiale sintetico di diametro 15
cm, con pellicola rifrangente di
colore rosso su entrambe le facce e bordino bianco;
|
| - manico
di metallo o di materiale sintetico di colore bianco.
|
|
Articolo 21 (Adeguamento delle imprese autorizzate)
|
| Le
imprese gia' autorizzate ad esercitare
l'attivita' di scorta tecnica alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, devono provvedere
agli adeguamenti richiesti
dalle modifiche del disciplinare
tecnico di cui agli articoli precedenti, relativi
alle caratteristiche dei veicoli, alle dotazioni
ed agli equipaggiamenti nonche' ai requisiti soggettivi
delle imprese stesse entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. |
|
Articolo 22 (Disposizioni finali)
|
| Le
modifiche del disciplinare per le scorte
tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti
in condizioni di eccezionalita' previste dal presente
decreto verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entrano in vigore
il giorno stesso della pubblicazione. |
| |
|
| |
|
| Roma, 18
marzo 2005 |
| |
|
| |
|
| Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti |
| Il Ministro
dell'interno Pisanu |
| |
|
| Ufficio
di controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164
|
|
|
N.B.
Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme
vigenti. |
|
|
|