Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
Artt. 9-20
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9.
Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
(Art. 10 Cod. Str.) |
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| 1. |
Le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti
previsti dall'articolo 62 del Codice, sono quelle indicate
nell'appendice I al presente titolo. |
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| 2. |
Le norme
di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore
(abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati
esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione
negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli
per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si
applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento,
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in
Concessione (M.C.T.C.). |
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| 3. |
Le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di
quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli
limiti previsti dall'articolo 61 del Codice, sono quelle
indicate nell'appendice II al presente titolo. |
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10.
Veicoli qualificati mezzi d'opera (Art. 10 Cod.Str.)
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| 1. |
Le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi
d'opera, di cui all’articolo 10, comma 16 e all'articolo
54, comma 1, lettera n), del Codice sono determinate dalle
disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
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| 2. |
Le norme
di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche
esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di
realizzazione dei veicoli mezzi d'opera. |
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11.
Dispositivi di segnalazione visiva (Art. 10 Cod.Str.)
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| 1. |
I trasporti
eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi
d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari
di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione
di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni
del presente regolamento. |
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| 2. |
I dispositivi
supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla
o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C. o conformi a direttive CEE o a regolamenti
ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto,
anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità
di cui all'articolo 266. |
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| 3. |
Tali dispositivi
possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure
essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando
non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del
Codice. |
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| 4. |
I veicoli
eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli
destinati ad effettuare trasporti eccezionali devono essere
altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo,
costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori
di direzione. |
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| 5. |
I complessi
destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere
dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo
trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma
2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse
longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter
essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza
del complesso, aumentata di 0,10 m per lato; b)
di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati
o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del
carro ferroviario; |
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| 6. |
Con provvedimento
del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi,
le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche
tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonché
i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali,
sui quali tali pannelli devono essere applicati. |
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12.
Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli
(Artt. 10, 159 Cod.Str.) |
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| 1. |
Gli autoveicoli
di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del
Codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli,
sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso
stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali
sono indicate nell'appendice IV al presente titolo. |
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| 2. |
Non costituisce
trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione
eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso
stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso,
indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti
i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del Codice. Non
costituisce altresì' trasporto eccezionale il traino di
soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati
per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa
rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del
veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche
il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
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| 3. |
Le caratteristiche
indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di
soccorso o rimozione dei veicoli. |
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13.
Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e
trasporti eccezionali (Art. 10 Cod.Str.)
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| 1. |
Le autorizzazioni
alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali,
di cui all'articolo 10, comma 6, del Codice, sono dei
seguenti tipi: |
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| a) |
periodiche,
valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi
in un determinato periodo di tempo; |
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| b) |
multiple,
valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi
in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato
periodo di tempo; |
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| c) |
singole,
valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data
prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato
periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione
del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente
rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattr'ore
prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere
sempre effettuato nel periodo autorizzato. |
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| 2. |
L'autorizzazione
periodica: |
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| A) |
E' rilasciata
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: |
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a) |
i veicoli
e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo
61 del Codice; |
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b) |
il carico
del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo,
risulti eccedente solo posteriormente e per non più' di
quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale
il trasporto stesso viene effettuato; |
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c) |
durante
tutto il periodo di validità' dell'autorizzazione, gli
elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre
da materiale della stessa natura e siano riconducibili
sempre ad una stessa tipologia; |
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d) |
su tutto
il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica,
un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto
ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore
a 0,20 m; |
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e) |
non ricorra
nessuna delle condizioni per le quali e' prevista l'imposizione
della scorta di polizia o di quella tecnica; |
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f) |
i veicoli
e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle
combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna
strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle
stess, in relazione alle caratteristiche del tracciato
stradale e che comunque non possono essere superiori alle
seguenti: 1. altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza
20 m; 2. altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25
m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni
ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice. In attesa
della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 8. |
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| B) |
E' altresì'
rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti
eccezionali, in considerazione delle loro specificità': |
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a) |
veicoli
per uso speciale individuati agli articoli 203, comma
2, lettere b), c), h), i), e j), e 204, comma 2, lettere
a) e b); |
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b) |
autotreni
ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico
non superiore a 56 t, formati con motrice classificata
mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati
mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato
al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere,
anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo
61 del Codice, ma sono comunque compresi entro i limiti
fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione
alla configurazione della rete stradale interessata; |
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c) |
veicoli
adibiti al trasporto di carri ferroviari; |
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d) |
veicoli
che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente
allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di
pubblica illuminazione, purché' non eccedenti con il carico
le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo
61 del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le
parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai
fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo
anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro
dell'asse anteriore; |
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e) |
veicoli
adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione
che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i
blocchi gli uni sugli altri; |
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f) |
veicoli
adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; |
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g) |
veicoli
adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti,
che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo
62 del Codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza
4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m [purché' muniti
di carte di circolazione]. L'autorizzazione periodica
non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e)
ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo
A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del Codice. |
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| 3. |
L'autorizzazione
multipla e' rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio,
rimangano invariati i percorsi e tutte le caratteristiche
del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma
7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali
sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del Codice, nei
casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2,
sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del Codice, sia
congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del Codice.
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| 4. |
Nei casi
nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi
2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione di tipo
singolo. |
|
| 5. |
Per le
autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità'
della natura del materiale e della tipologia degli elementi,
e' ammessa la facoltà' di variare le dimensioni degli
elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli
stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto
o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla
carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata
dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori
fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo
61 del Codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti
stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in
qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni
di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati
dall'articolo 62 del Codice. |
|
| 6. |
Alla domanda
di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione
di responsabilità', sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto,
in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni
di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui comma 2,
punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62
del Codice. Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione
dei limiti dimensionali superiori del trasporto. |
|
| 7. |
Per le
autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva
la invariabilità' della natura del materiale e della tipologia
degli elementi, e' ammessa la facoltà' di ridurre le dimensioni
o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro
posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni
o la massa del trasporto entro la percentuale massima
del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale,
di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto,
in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni
di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione
stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo
62 del Codice. Per i trasporti eccezionali solamente in
lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del Codice, autorizzati
per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00
m, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non
e' prescritta la scorta della polizia della strada, e'
ammessa anche la facoltà' di ridurre la dimensione longitudinale
del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa,
fino al limite fissato dall'articolo 61 del Codice, potendo
rientrare anche entro il limite stesso. |
|
| 8. |
Nei casi
in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto
eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici
o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali,
l'ente proprietario della strada puo' prescrivere un servizio
di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi
di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione
di qualunque intervento di regolazione della circolazione
e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di
norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario
della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità'
di prestare in proprio detto servizio, può' affidarne
lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione
del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare
il possesso del personale e delle attrezzature idonee
allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere
sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità'
di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli
oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono
a carico del soggetto richiedente. |
|
| 9. |
Qualora
il trasporto riguardi più' cose indivisibili la o le eccedenze
rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61
del Codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione
o abbinamento longitudinale delle cose stesse. |
|
| 10. |
Qualora
la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore
oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non
deve diminuire la visibilità' da parte del conducente.
|
|
| |
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14.
Domande di autorizzazione (Art. 10 Cod.Str.)
|
|
| 1. |
Le domande
per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di
eccezionalità' devono essere presentate su carta resa
legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni
per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima
della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza
del periodo di autorizzazione richiesto. Il divieto di
autorizzazione o la necessita' di procrastinare il rilascio
a date successive a quelle richieste nella domanda, deve
essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare
alle province le competenze relative all'autorizzazione
alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del
Codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a
rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale,
previo nulla osta delle altre province. |
|
| 2. |
I termini
di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di
pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità'.
|
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| 3. |
Nelle
domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,
fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva
di quelli scelti per il trasporto, a condizione che: |
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| a) |
sia documentata
l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti
per il trasporto; |
|
| b) |
nel caso
di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano
invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse,
in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli
interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque,
si determini una differenza non superiore a 0,50 m; |
|
| c) |
la massa
complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore
a quella del primo veicolo. L'autorizzazione accordata
si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso
di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione
e' ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che
intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come
riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi,
per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli
estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da
utilizzare per il trasporto. Copia di tale comunicazione
deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce
parte integrante, ai fini della validità'. L'obbligo di
comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione
del trasporto, si utilizzi l'unico veicolo trattore indicato
nell'autorizzazione e uno dei rimorchi o semirimorchi
individuati come riserva nell'autorizzazione medesima,
purché' il complesso di veicoli cosi' risultante rientri
nelle combinazioni autorizzate. |
|
| 4. |
Nelle domande
relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere
indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi
ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo
di cinque veicoli di riserva, purché' di documentata abbinabilità
e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti
di massa fissati dall'articolo 62 del Codice ed i limiti
dimensionali fissati dall'autorizzazione. |
|
| 5. |
Il veicolo
o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare
passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate
deve ottenere anche l'autorizzazione delle Ferrovie dello
Stato o dell'ente concessionario, rispettivamente per
la rete delle Ferrovie dello Stato o per quella in concessione,
cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione
contiene le prescrizioni a garanzia della continuità'
del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
|
|
| 6. |
Fermo restando
l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione,
per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti
devono, altresì', dichiarare di aver verificato che sull'intero
percorso non esistono linee elettriche che determinano
un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco
inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano
tali condizioni, l'ente proprietario ha la facoltà' di
rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche
misure prescrittive e di controllo. |
|
| 7. |
Nella domanda
di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare
il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto
eventualmente necessari per effettuare il trasporto devono
essere di norma indicati: |
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| A) |
per le
autorizzazioni di tipo periodico: |
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| |
a) |
una descrizione
del carico compresa la natura del materiale in cui e'
realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,
nonché' dell'eventuale imballaggio; |
|
| |
b) |
lo schema
grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:
il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali
di riserva, con carico nella configurazione prevista di
massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i
quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque
entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario
della strada; la massa totale e la distribuzione del carico
sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo
ingombro prevista nonchè i limiti di massa complessiva
e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del Codice; |
|
| |
c) |
le strade
o i tronchi di strada interessate al transito; |
|
| |
d) |
il periodo
di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; |
|
| B) |
per le
autorizzazioni di tipo multiplo o singolo: |
|
| |
a) |
una precisa
descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio; |
|
| |
b) |
lo schema
grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:
la configurazione del veicolo o complesso di veicoli,
compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico;
il limite superiore delle dimensioni, della massa totale
e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che
a pieno carico nella configurazione corrispondente al
limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci
sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo
62 del Codice, devono essere indicati la pressione di
gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla
percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo,
a firma del titolare o legale rappresentante della ditta,
con particolare riferimento all’inscrivibilità' in curva
del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto
dall'articolo 61 del Codice; |
|
| |
c) |
le strade
o i tronchi di strada interessate al transito; |
|
| |
d) |
la data
del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto
o il periodo di tempo nel quale effettuano il viaggio
o i viaggi. |
|
| 8. |
La domanda
di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata
del documento di circolazione o del documento sostitutivo
rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal
quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute
ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilita'
della motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora
non risultino dai documenti citati i carichi massimi per
asse, questi devono essere certificati da un documento
della casa costruttrice o della Direzione generale della
M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante
il pagamento ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo
18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione
delle voci di spesa che possono essere contabilizzate
ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve
essere consegnata all'ente rilasciante prima del ritiro
dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga
altrimenti, purché' tale disposizione sia uniforme per
tutta la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda
di autorizzazione devono, altresì', essere allegati: copia
dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la
dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di
cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui
all'articolo 13, comma 6, ove prevista. E' ammessa la
facoltà' di formulare le dichiarazioni previste in calce
alla domanda di autorizzazione. |
|
| 9. |
La domanda
di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie
del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari
sarà corredata dalla copia della carta di circolazione
del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere
agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi;
l'autorizzazione e' rilasciata per i complessi che possono
cosi' formarsi. |
|
| 10. |
Per i casi
previsti dagli articoli 98 e 99 del Codice, le domande
di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici
di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli
61, 62 del Codice, in luogo della documentazione relativa
al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione,
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice,
autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche
sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo.
Tale documentazione deve essere completata dalla copia
del certificato della targa di prova o del foglio di via
che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo
255. |
|
| 11. |
Le domande
di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante della società' o impresa di trasporto o
dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto
per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti
gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge
6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per le ditte costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione
non e' necessaria. |
|
| 12. |
I vettori
esteri che intendono circolare sul territorio nazionale
con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero
oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre
un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale
della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un
modello fissato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
|
|
| 13. |
La fotocopia
del documento di circolazione o del documento sostitutivo
di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma
autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma
semplice; in quest'ultimo caso, deve essere esibito, contestualmente,
l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione
attesta sulla fotocopia la presa visione del documento
originale. I soggetti che presentano più' domande di autorizzazione
presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono
fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco
temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella
presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli
estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della
prima presentazione, il documento di circolazione o il
documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno
mantenuto validità' per la circolazione. |
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15.
Domande di rinnovo e di proroga (Art. 10 Cod. Str.)
|
|
| 1. |
Le autorizzazioni
sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte,
per un periodo di validità non superiore a due anni, quando
tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico,
ed il percorso stradale sono rimasti invariati. |
|
| 2. |
La domanda
per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta
da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11,
e corredata da: a)
copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione sottoscritta,
nelle forme di legge, dal legale rappresentante della
ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere
di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio
della stessa; c)
ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove
previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19,
aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo; d)
fotocopia del documento di circolazione o del documento
sostitutivo, presentata con le modalità previste all'articolo
14, comma 13. |
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| 3. |
Le autorizzazioni
di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono,
a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo
di validità non superiore a quello originariamente concesso.
La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione
attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto
o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono
ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere
di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio
della autorizzazione stessa. |
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| 4. |
All'atto
del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente
proprietario o concessionario delle strade ha facoltà
di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione
originaria. |
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16.
Provvedimento di autorizzazione (Art. 10 Cod. Str.)
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| 1. |
Nel provvedimento
di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute
opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza
della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi
da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare,
la necessità o meno della scorta tecnica, qualora non
si preveda la necessità della scorta della polizia della
strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri)
di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti
la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso.
Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere
fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento
deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve,
ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna,
il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla
sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.
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| 2. |
Sulle strade,
anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia,
nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza
superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di
strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro
superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta
la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti
di strada regolamentata con specifiche segnalazioni da
effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio
del traffico da parte della polizia della strada. |
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| 3. |
La scorta
è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle
seguenti condizioni: a)
la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i
veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche
in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che
non sono eccezionali in larghezza; b)
la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale
sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata
di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto
eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m,
nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve
o in caso di trasporto di carri ferroviari; d)
il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore
a 25 m; e) la
velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade
di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade; f)
il carico presenti una sporgenza posteriore superiore
ai 4/10 della lunghezza del veicolo; g)
il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a
2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo. Per i
veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti
i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di
cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica
della condizione di cui alla lettera e). |
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| 4. |
Ferme restando
le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta
tecnica: a) sulle
strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie,
per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino
a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m; b)
sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due corsie,
per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino
a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m; c)
sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di
una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza
fino a 28 m; d)
sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per
senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali
di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m. |
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| 5. |
È prescritta
la scorta della polizia della strada quando le dimensioni
del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori
indicati nel comma 4. |
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| 6. |
Qualora
l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta
tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto,
per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni
e interventi diretti alla regolazione del traffico, salvo
quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei
casi previsti dal comma 2, dal personale abilitato a norma
del presente comma; l'obbligo di rispettare la segnaletica
stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta
di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può
essere svolta direttamente da una delle imprese interessate
al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità
o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi
i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione
allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone
incaricate della scorta tecnica devono essere munite di
apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti
e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo
svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione
delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con
lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi
supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli
adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di
svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento
del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e
l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati
da parte del Ministero dell'interno. Fino a quando non
siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente
comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle
disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi
di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la
scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio
interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli
di cui abbiano la disponibilità. |
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| 7. |
Per le
scorte assicurate dalla Polizia Stradale sono a carico
del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di
amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza. |
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| 8. |
Il conducente
o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad
accertare che il transito del trasporto o del veicolo
eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo
tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o
singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto
eccezionale. |
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| 9. |
In ogni
caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è
subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli
obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti
dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente
in vigore. |
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| 10. |
Sulle autorizzazioni
singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare
il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun
viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla
sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato
l'autorizzazione stessa. |
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| 11. |
Nel caso
in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli
di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo
14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere
comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante,
i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione
del veicolo con cui si inizia il viaggio. |
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| 12. |
Se l'annotazione
prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento
di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma
11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale
deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento
da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è
soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata
autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale
è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve
essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. |
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| 13. |
I documenti
di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono
stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la
sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e
non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata
decadenza. |
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| 14. |
I documenti
di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono
stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la
sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e
non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata
decadenza. |
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| 15. |
Il trasporto
eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno
o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato,
sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi
sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici
competenti della Direzione generale della M.C.T.C. |
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| 16. |
I trasporti
eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto
nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa
per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione
rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero
dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi,
con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti
documenti. |
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| 17. |
Disposizioni
particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con
provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto
riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali
militari su richiesta dell'ente militare competente in
accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda
i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati
dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso
di emergenza. |
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17.
Durata delle autorizzazioni (Art. 10 Cod. Str.)
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| 1. |
Le autorizzazioni
di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate
per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed
a mesi tre. |
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| 2. |
Le autorizzazioni
di tipo periodico non possono essere rilasciate per un
periodo superiore a mesi sei. Per le categorie individuate
all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha
validità annuale. |
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| 3. |
Le autorizzazioni
di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o
concessionari di autostrade hanno, di norma, validità
di un anno e, comunque, non superiore ad un anno. |
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| 4. |
È facoltà
dell'amministrazione concedente revocare o sospendere
l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento,
quando risulti incompatibile con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti
e con la sicurezza della circolazione. |
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| 5. |
È fatto
obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi,
prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità
delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.
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18.
Indennizzo(Art. 10 Cod. Str.) |
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| 1. |
La misura
dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione
per la maggiore usura della strada in relazione al transito
dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse
stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con
le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno
parte integrante del presente regolamento. Detta misura,
a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente,
per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici
ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli
operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento
alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento
lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le
cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento,
si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale,
entro il 1° dicembre dell'anno precedente a quello in
cui devono essere applicati gli adeguamenti. |
|
| 2. |
Dell'effettuato
versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda
di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante
non sia proprietario o concessionario della strada interessata
al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle
somme percepite a favore del competente ente. |
|
| 3. |
Nei casi
di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili
con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo è calcolato
assumendo come valore "L" (elle) che figura
nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2,
I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale
non controllabile. |
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| 4. |
È consentita
la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore
usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui
all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto
della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente
non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare
complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né
l'effettivo carico del singolo trasporto. |
|
| 5. |
La valutazione
convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa
complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa
carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti
di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a),
e), f) e g):
1) fino a 20 t. . . . . . . . . . . . . . . . . . L.
988.000;
2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . " 1.646.000;
3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . " 2.798.000.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di
L. 49.000 per ogni t in più; b)
veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto
B), lettera b), limitatamente al rimorchio:
1) fino a 20 t. . . . . . . . . . . . . . . . . .L.
329.000;
2) da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . "
576.000;
3) da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . "
988.000;
4) da oltre 56 t a 70 t. . . . . . . . . . . " 1.646.000.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di
L. 49.000 per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di
cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera
c): 1) L. 2.000 per
viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri
ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L.
13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto
di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima
di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda
da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero
l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare
a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L.
180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri
ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono
conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre,
sulla base della documentazione dei viaggi effettuati
nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata
dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione
concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie
dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o
di gestione, nella veste di amministrazione concedente
il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica
soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre,
gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei
viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso,
i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione
della domanda di autorizzazione, dal versamento degli
acconti come sopra determinati. |
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| 6. |
Gli importi
conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma
5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione,
possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3
di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il
valore temporale corrispondente all'entità della soluzione
versata. |
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| 7. |
Gli importi,
come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di
itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità
minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali
e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio
operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate
alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di
veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete
viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete
a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza
dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
|
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| 8. |
Il pagamento
dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato
nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto
per l'intero anno, in conformità dei mesi "X"
di validità dell'autorizzazione. |
|
| 9. |
Gli importi
come definiti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del
1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno
solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al
comma 1. |
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| 10. |
Le disposizioni
di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1,
2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate
dagli enti concessionari di autostrade. |
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19.
Oneri a carico del richiedente (Art. 10 Cod. Str.)
|
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| 1. |
Sono poste
a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali
spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti
l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento
necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
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| 2. |
L'ente
che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione
di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria,
a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati
alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone
o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del
trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta
polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione,
il richiedente è tenuto a esibirne copia. |
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20.
Aggiornamenti(Art. 10 Cod. Str.) |
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| 1. |
Gli enti
proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati
i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo
tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio
delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire
e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.
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| N.B.
Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme
vigenti. |
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