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A5
TORINO-QUINCINETTO
A4/A5 IVREA-SANTHIA'
TANG. NORD di TORINO
TANG. SUD di TORINO
AUT. TORINO-PINEROLO
DIRAMAZIONE MONCALIERI
DIRAMAZIONE S.S. 11
Ativa S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 Torino
www.ativa.it
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A10-E80
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Via della Repubblica, 46
18100 Imperia
www.autostradadeifiori.it
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A11-A12-A15
Salt S.p.A.
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore
www.salt.it
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A15
Autocamionale della Cisa S.p.A.
Via Camboara,26/A
43010 Ponte Taro (PR) www.autocisa.com
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home >> Normative >>
Articol1 61 e 62 n.c.d.s.
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Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285)
Art. 61 Sagoma limite
|
| 1. |
Fatto salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del
presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico
deve avere: |
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a) |
larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di
tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili; |
| |
b) |
altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i
filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e
suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito
che tale altezza sia di 4,30 m; |
| |
c) |
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono
considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus
da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere
dotati di strutture portasci o portabagagli applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza
massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C. |
| 2. |
Gli autoarticolati
e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale,
compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che
siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento;
gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea
per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari
prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima
di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere
la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni
tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della
navigazione. |
| 3. |
Le caratteristiche
costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
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| 4. |
La larghezza
massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili
in regime di temperatura controllata (ATP), può raggiungere
il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori,
purché mobili. |
| 5. |
Ai fini
della inscrivibilità in curva dei veicoli
e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce
le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo. |
| 6. |
I veicoli
che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli
o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti
nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione
come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti
alle apposite norme contenute nel regolamento. |
| 7. |
Chiunque
circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso
il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal
presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto
eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 328 a euro 1311. Per la
prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 164, comma 9. |
Nuovo Codice
della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 62 Massa limite
|
| 1. |
La massa
limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e
6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo
stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico,
non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse,
8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più
assi. |
| 2. |
Con esclusione
dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di
impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la
massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t
se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato,
22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi. |
| 3. |
Salvo quanto
diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore
isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non
sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli
a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non
sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno
carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si
tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli
a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta
di veicoli a 3 o a 4 o più assi quando l'asse motore è
munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche
ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti.
Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati
a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa
complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
|
| 4. |
Nel rispetto
delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa
complessiva di un autotreno a tre assi non può superare
24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato
a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno,
di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare
40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
|
| 5. |
Qualunque
sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più
caricato non deve eccedere 12 t. |
| 6. |
In corrispondenza
di due assi contigui la somma delle masse non deve superare
12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso
in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m
ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t;
nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3
m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20
t. |
| 7. |
Chiunque
circola con un veicolo che supera compreso il carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa
stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto
alle sanzioni previste dall'art. 10. |
| N.B.
Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme
vigenti. |
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