| 1. |
Gli autoveicoli
sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi
i motoveicoli, e si distinguono in: |
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a) |
autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
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b) |
autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati
con più di nove posti compreso quello del conducente;
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c) |
autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati
al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere
al massimo nove posti compreso quello del conducente;
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d) |
autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
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e) |
trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al
traino di rimorchi o semirimorchi; |
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f) |
autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati
al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo; |
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g) |
autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall’essere
muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli
è consentito il trasporto del personale e dei materiali
connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone
e cose connesse alla destinazione d’uso delle attrezzature
stesse; |
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h) |
autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli
fini della applicazione dell’art. 61, commi 1 e 2, costituiscono
un’unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate
nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni
massime di cui all’art. 61, il veicolo o il trasporto
è considerato eccezionale; |
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i) |
autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un
trattore e da un semirimorchio; |
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l) |
autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli
i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due
tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette
la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi
rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti
possono essere effettuate soltanto in officina; |
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m) |
autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto
e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il
conducente; |
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n) |
mezzi d’opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto
di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo
di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali
veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti
a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti
nell’art. 62 e non superiori a quelli di cui all’art.
10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali
fissati nell’art. 61. I mezzi d’opera devono essere, altresì,
idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili
a uso misto su strada e fuori strada. |
| 2. |
Nel regolamento
sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature
di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare
come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali. |
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le
norme vigenti. |