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A5 TORINO-QUINCINETTO
A4/A5 IVREA-SANTHIA'
TANG. NORD di TORINO
TANG. SUD di TORINO
AUT. TORINO-PINEROLO
DIRAMAZIONE MONCALIERI
DIRAMAZIONE S.S. 11

Ativa S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 Torino

www.ativa.it


A10-E80
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Via della Repubblica, 46
18100 Imperia

www.autostradadeifiori.it



A11-A12-A15
Salt S.p.A.
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore

www.salt.it



A15
Autocamionale della Cisa S.p.A.
Via Camboara,26/A
43010 Ponte Taro (PR)

www.autocisa.com
 
 
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home >> Normative >> Articolo 34 n.c.d.s.

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali
1.
I mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2.
Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d’opera deve essere corrisposta alle concessionarie un’ulteriore somma ad integrazione dell’indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3.
I proventi dell’indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.
4.
Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all’adeguamento e all’usura delle infrastrutture.
5.
Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.
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