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A5
TORINO-QUINCINETTO
A4/A5 IVREA-SANTHIA'
TANG. NORD di TORINO
TANG. SUD di TORINO
AUT. TORINO-PINEROLO
DIRAMAZIONE MONCALIERI
DIRAMAZIONE S.S. 11
Ativa S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 Torino
www.ativa.it
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A10-E80
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Via della Repubblica, 46
18100 Imperia
www.autostradadeifiori.it
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A11-A12-A15
Salt S.p.A.
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore
www.salt.it
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A15
Autocamionale della Cisa S.p.A.
Via Camboara,26/A
43010 Ponte Taro (PR) www.autocisa.com
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home >> Normative >>
Articol1 216 - 218 n.c.d.s.
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Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)
Artt. 216-218
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216. Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni
e dei filotreni (Art. 61 Cod.Str.) |
| 1. |
La lunghezza
massima di 16,50 m e' consentita per gli autoarticolati
in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente,
rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti
non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi
della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore
a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle
dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non
puo' superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito
in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni. |
| 2. |
La lunghezza
massima di 18,35 m e' consentita per gli autotreni ed
i filotreni che presentano una distanza massima
di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale
dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona
di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore
del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza
fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte
anteriore del rimorchio nonche' una distanza massima di
16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale
dell'autotreno, tra l'estremita' anteriore della zona
di carico dietro l'abitacolo e l'estremita' posteriore
del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi<
anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli
autotreni e dei filotreni non puo' superare 18,00 m, fermo
restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva
85/3/CEE e successive modificazioni. |
| 3. |
Il Ministro
dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici puo' determinare per gli autoarticolati,
per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali
diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. |
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217. Inscrivibilita' in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro
(Art. 61 Cod. Str.) |
| 1. |
Ogni veicolo
a motore, o complesso di veicoli compreso il relativo
carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare
(fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio
interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre,
essere verificata la condizione di inscrizione del complesso
entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta
dal veicolo trattore, nonche' la possibilita' di transito
su curve altimetriche della superficie stradale. |
| 2. |
Ai veicoli
impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di
carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di
merci deperibili in regime di temperatura controllata
(ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica,
nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite
per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma
4, del Codice. |
| 3. |
Le condizioni
di inscrizioni e le possibilita' di transito sono definite
da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti e della navigazione - Direzione generale della
M.C.T.C. |
| 4. |
Al fine
di stabilire condizioni generalizzate di compatibilita'
tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero
dei trasporti e della navigazione - Direzione generale
della M.C.T.C.< definisce le caratteristiche di normalizzazione
di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate
al comma 1. |
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218. Massa limite sugli assi (Art. 62 Cod. Str.) |
| 1. |
Fermo restando
quanto prescritto dall'articolo 62 del Codice, la massa
massima gravante su ciascun asse di un veicolo non puo'
eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla
casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza
si applicano le sanzioni previste dall’art. 62, comma
7, del Codice. |
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le
norme vigenti. |
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