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A5
TORINO-QUINCINETTO
A4/A5 IVREA-SANTHIA'
TANG. NORD di TORINO
TANG. SUD di TORINO
AUT. TORINO-PINEROLO
DIRAMAZIONE MONCALIERI
DIRAMAZIONE S.S. 11
Ativa S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 Torino
www.ativa.it
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A10-E80
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Via della Repubblica, 46
18100 Imperia
www.autostradadeifiori.it
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A11-A12-A15
Salt S.p.A.
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore
www.salt.it
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A15
Autocamionale della Cisa S.p.A.
Via Camboara,26/A
43010 Ponte Taro (PR) www.autocisa.com
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home >> Normative >> Articolo
175 n.c.d.s.
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Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Art - 175 Condizioni e limitazioni della circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
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| 1. |
Le
norme del presente articolo e dell'art. 176
si applicano ai veicoli ammessi a circolare
sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali
e su altre strade, individuate con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica
d'inizio e fine.
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| 2. |
È
vietata la circolazione dei seguenti veicoli
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma
1:
| a) |
velocipedi,
ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 cc se a motore termico
e motocarrozzette di cilindrata inferiore
a 250 cc se a motore termico;
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| b) |
altri motoveicoli
di massa a vuoto fino a 400 kg o di
massa complessiva fino a 1300 kg;
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| c) |
veicoli non muniti
di pneumatici;
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| d) |
macchine agricole
e macchine operatrici;
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| e) |
veicoli con carico
disordinato e non solidamente assicurato
o sporgente oltre i limiti consentiti;
|
| f) |
veicoli a tenuta
non stagna e con carico scoperto, se
trasportano materie suscettibili di
dispersione;
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| g) |
veicoli il cui
carico o dimensioni superino i limiti
previsti dagli Articolo 61 e 62, ad
eccezione dei casi previsti dall'art.
10;
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| h) |
veicoli le cui
condizioni di uso, equipaggiamento e
gommatura possono costituire pericolo
per la circolazione;
|
| i) |
veicoli con carico
non opportunamente sistemato e fissato.
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| 3. |
Le
esclusioni di cui al comma 2 non si applicano
ai veicoli appartenenti agli enti proprietari
o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d),
relativamente alle macchine operatrici-gru come
individuate dalla carta di circolazione, non
si applica sulle strade extraurbane principali.
|
| 4. |
Nel
regolamento sono fissati i limiti minimi di
velocità per l'ammissione alla circolazione
sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali di determinate categorie di veicoli.
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| 5. |
Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, fermi restando i poteri di ordinanza
degli enti proprietari di cui all'art. 6, possono
essere escluse dal transito su talune autostrade,
o tratti di esse, anche altre determinate categorie
di veicoli o trasporti, qualora le esigenze
della circolazione lo richiedano. Ove si tratti
di autoveicoli destinati a servizi pubblici
di linea, il provvedimento è adottato
di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione mentre per quelli appartenenti
alle Forze armate il concerto è realizzato
con il Ministro della difesa.
|
| 6. |
È
vietata la circolazione di pedoni e animali,
eccezion fatta per le aree di servizio e le
aree di sosta. In tali aree gli animali possono
circolare solo se debitamente custoditi. Lungo
le corsie di emergenza è consentito il
transito dei pedoni solo per raggiungere i punti
per le richieste di soccorso.
|
| 7. |
Sulle
carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle
aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato:
| a) |
trainare
veicoli che non siano rimorchi;
|
| b) |
richiedere o concedere
passaggi;
|
| c) |
svolgere attività
commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree
di servizio o di parcheggio se autorizzate
dall'ente proprietario;
|
| d) |
campeggiare, salvo
che nelle aree all'uopo destinate e
per il periodo stabilito dall'ente proprietario
o concessionario.
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|
| 8. |
Nelle
zone attigue alle autostrade o con esse confinanti
è vietato, anche a chi sia munito di
licenza o di autorizzazione, svolgere attività
di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero attività
commerciali con offerta di vendita agli utenti
delle autostrade stesse.
|
| 9. |
Nelle
aree di servizio e di parcheggio, nonché
in ogni altra pertinenza autostradale è
vietato lasciare in sosta il veicolo per un
tempo superiore alle ventiquattro ore, ad eccezione
che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti
nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente
attrezzate.
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| 10. |
Decorso
il termine indicato al comma 9, il veicolo può
essere rimosso coattivamente; si applicano le
disposizioni di cui all'art. 159.
|
| 11. |
Gli
organi di polizia stradale provvedono alla rimozione
dei veicoli in sosta che per il loro stato o
per altro fondato motivo possano ritenersi abbandonati,
nonché al loro trasporto in uno dei centri
di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915. Per tali operazioni
i predetti organi di polizia possono incaricare
l'ente proprietario.
|
| 12. |
Il
soccorso stradale e la rimozione dei veicoli
sono consentiti solo agli enti e alle imprese
autorizzati, anche preventivamente, dall'ente
proprietario. Sono esentati dall'autorizzazione
le Forze armate e di polizia.
|
| 13. |
Chiunque
viola le disposizioni del comma 2, lettere e)
ed f), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a
euro 1.376,55.
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| 14. |
Chiunque
viola le disposizioni del comma 7, lettere a),
b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55, salvo l'applicazione delle norme della
legge 28 marzo 1991, n. 112.
|
| 15. |
Chiunque
viola le disposizioni dei commi 7, lettera c),
e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 343,35 a
euro 1.376,55. Dalla detta violazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta,
secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
|
| 16. |
Chiunque
viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55. Se la violazione riguarda le disposizioni
di cui al comma 6 la sanzione è da euro
19,95 a euro 81,90.
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| 17. |
Accertate
le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi
di polizia impongono ai conducenti di abbandonare
con i veicoli stessi l'autostrada, dando la
necessaria assistenza per il detto abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e)
ed f), la norma si applica solo nel caso in
cui non sia possibile riportare il carico nelle
condizioni previste dalle presenti norme.
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N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce
le norme vigenti. |
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