| 1. |
E' eccezionale il
veicolo che nella propria configurazione di marcia superi,
per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma
o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. |
| 2. |
E' considerato trasporto
in condizioni di eccezionalità: |
|
a) |
il
trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro
dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di
sagoma stabiliti dall'art. 61, ma nel rispetto dei limiti
di massa stabiliti dall'art. 62; insieme con le cose indivisibili
possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti
per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano
superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62; |
| |
b) |
il trasporto,
che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli
61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato
integrando il carico con gli stessi generi merceologici
autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei
unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli;
qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo
62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere
completato, con generi della stessa natura merceologica,
per occupare l'intera superficie utile del piano di carico
del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza
dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione,
fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi
ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità.
In entrambi i casi la predetta massa complessiva
non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli
isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati
a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli
a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad
otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere
superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico
pezzo indivisibile. |
| 2bis. |
Ove i veicoli
di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle
attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con
sagome di carico sempre simili, l’autorizzazione alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo
pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e
3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi
veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni
a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla
tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione
per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque
subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle
società autostradali. I proventi dei citati indennizzi
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati
agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi
d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono
altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente
articolo. |
| 3. |
E' considerato
trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello
effettuato con veicoli: |
| |
a) |
il cui
carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma
del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso; |
| |
b) |
che, pur
avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente
meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore
alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria
di veicoli; |
| |
c) |
il cui
carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma
del veicolo; |
| |
d) |
isolati
o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i
limiti previsti dall'articolo 61; |
| |
e) |
isolati
o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di
blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato,
per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62; |
| |
f) |
mezzi d'opera
definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando
eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62; |
| |
g) |
con carrozzeria
ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi; |
| |
g-bis) |
che trasportano
balle o rotoli di paglia e fieno; |
| |
g-ter) |
isolati
o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine
operatrici e di macchine agricole. |
| 4. |
Si intendono
per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle
per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse,
entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni
o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare
la sicurezza del trasporto. |
| 5. |
I veicoli
eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende
che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti
l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi
veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità
delle predette aziende. |
| 6. |
I trasporti
ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione
alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari
e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto
stabilito al comma 2, lettera b). Non sono soggetti ad
autorizzazione i veicoli: |
| |
a) |
di cui
al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano
in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo
61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore,
oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti
autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati,
a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti
di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo
167, comma 4; |
| |
b) |
di cui
al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter
), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico
e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le
masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4; |
| |
b-bis) |
di cui
al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del
carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m e non eccedano
in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti
dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi
esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi
esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche
indicate nell'articolo 167, comma 4. |
| 7. |
I veicoli
di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati
mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che: |
| |
a) |
non superino
i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti
dimensionali dell'art. 61; |
| |
b) |
circolino
nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di
cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi,
fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso
art. 226; |
| |
c) |
da parte
di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il
percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno
carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli; |
| |
d) |
per essi
sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art.
34. |
| |
Qualora
non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasportieccezionali. |
| 8. |
La massa
massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera,
purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può
eccedere: |
| |
a) |
veicoli
a motore isolati: - due assi: 20 t; - tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali:
40 t; |
| |
b) |
complessi
di veicoli: - quattro assi: 44 t; - cinque o più assi:
56 t; - cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo
in betoniera: 54 t. |
| 9. |
L'autorizzazione
è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per
determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima
tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio
di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le
modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora
sia prevista la scorta della polizia stradale, questa,
ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale
lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi,
in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità
stabilite nel regolamento. |
| 10. |
L'autorizzazione
può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione
delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti
e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate
le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale.
Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione
del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero
dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata
al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti
dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono
le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio
ed ancoraggio del carico. |
| 11. |
L'autorizzazione
alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali
di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno
dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono
il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento. |
| 12. |
Non costituisce
trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla
relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti
dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato
con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive
e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al
solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina
officina. |
| 13. |
Non costituisce
altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui
semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il
complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art.
61. |
| 14. |
I veicoli
per il trasporto di persone che per specificate e giustificate
esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli
di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino
i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono
esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza
in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa
di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione,
ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate
ad effettuare il trasporto di persone. |
| 15. |
L'autorizzazione
non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque
vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio
indicate nella carta di circolazione prevista dall'art.
93. |
| 16. |
Nel regolamento
sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, nonché dei mezzi d'opera. |
| 17. |
Nel regolamento
sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni
per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese
le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel
caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per
la imposizione della scorta tecnica o della scorta della
polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta. |
| 18. |
Chiunque,
senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando
anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione
relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione
di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna
delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi
temporali, all'obbligo di scorta della Polizia Stradale
o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti
massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione
medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui
ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli
eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 601
a euro 2427. |
| 19. |
Chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità,
ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare
le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 121 a euro 485. Alla stessa sanzione è soggetto
chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni
di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale,
senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra
quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in
difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o
con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.
|
| 20. |
Chiunque,
avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 32 a euro 131. Il viaggio potrà proseguire
solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. |
| 21. |
Chiunque
adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo
che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i
limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze
ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 328 a euro 1311, e alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a
sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente
da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione.
Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque
anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione,
della qualifica di mezzo d'opera. |
| 22. |
Chiunque
transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di
massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade
non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 328 a euro 1311. |
| 23. |
Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21
e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito
per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative
a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a
carico del solo conducente del veicolo. |
| 24. |
Dalle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e
22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida del conducente per
un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione
della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi,
secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo
VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista
nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo
62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione
al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione
di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non
risulta superiore di oltre il 5 % ai limiti previsti dall'articolo
62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione
consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione
al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione
di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano
superiori di oltre il 2 %, tranne nel caso in cui il superamento
delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo
della scorta. |
| 25. |
Nelle ipotesi
di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino
a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal
proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo
amministrativo; durante la sosta la responsabilità del
veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale
di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite
non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre
mesi. |
| 25bis. |
Nelle ipotesi
di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire
il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare
il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro
immediato della carta di circolazione, provvedendo con
tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo
idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo
carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti
all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano
stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa. |
| 25ter. |
Il personale
abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta
le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste
dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 258 a euro 1032. Ove
in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso
per almeno due volte in una delle violazioni di cui al
presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione
da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo
I del titolo VI. |
25
quater. |
Oltre alle
sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà
di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo
da parte degli enti di cui al comma 6. |
| 26. |
Le disposizioni
del presente articolo non si applicano alle macchine agricole
eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali. |
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le
norme vigenti.
|