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A5
TORINO-QUINCINETTO
A4/A5 IVREA-SANTHIA'
TANG. NORD di TORINO
TANG. SUD di TORINO
AUT. TORINO-PINEROLO
DIRAMAZIONE MONCALIERI
DIRAMAZIONE S.S. 11
Ativa S.p.A.
Strada della Cebrosa, 86
10156 Torino
www.ativa.it
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A10-E80
Autostrada dei Fiori S.p.A.
Via della Repubblica, 46
18100 Imperia
www.autostradadeifiori.it
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A11-A12-A15
Salt S.p.A.
Via Don Tazzoli, 9
55041 Lido di Camaiore
www.salt.it
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A15
Autocamionale della Cisa S.p.A.
Via Camboara,26/A
43010 Ponte Taro (PR) www.autocisa.com
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home >> Normative >>
Appendici al Titolo I II Art. 9 e III Art. 10
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Appendice I |
Art. 9 |
Caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti,
eccezionali per massa. |
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Appendice II |
Art. 9 |
Caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti,
eccezionali per sole dimensioni. |
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Appendice III |
Art. 10 |
Caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicolimezzi d'opera. |
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Appendice I - Art.9
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e
dei trasporti, eccezionali per massa.
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| 1. |
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale,
eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice,
sono le seguenti: |
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|
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|
| |
a) |
Per i veicoli a motore non atti al traino: |
| |
|
a.1) |
dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo
61 del codice; |
| |
|
a.2) |
valore minimo della massa complessiva: 35 t; |
| |
|
a.3) |
velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; |
| |
|
a.4) |
eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti
ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono
intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione
della velocità massima calcolata; |
| |
|
a.5) |
sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da
utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione
di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate
al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.; |
| |
|
a.6) |
altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria
N3 di appartenenza.; |
| |
|
|
|
| |
b) |
Per i veicoli a motore atti al traino: |
| |
|
b.1) |
massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa
complessiva massima del veicolo a motore e comunque non
superiore ad 8 volte la sua massa aderente; |
| |
|
b.2) |
massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva
massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore
al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o tre
assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa
gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore
al 17,5% della massa complessiva; |
| |
|
b.3) |
velocità massima calcolata per costruzione in servizio
di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo
punto b.4); |
| |
|
b.4) |
trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni
che consentano di raggiungere una velocità massima calcolatanon
superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento
di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi: |
| |
|
|
b.4.1) |
quando
viaggiano isolati; |
| |
|
|
b.4.2) |
quando
effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni
e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano
le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al
titolo III; |
| |
|
|
b.4.3) |
quando
agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva
massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa
massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45.
In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare,
oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli
eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione
nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova
di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo
III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera
c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza
del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a
259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi,
è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del
semirimorchio; |
| |
|
b.5) |
eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti
ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono
intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione
della velocità massima calcolata; |
| |
|
b.6) |
sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da
utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione
di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate
al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
|
| |
|
b.7) |
altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria
N3 di appartenenza. |
| |
|
|
|
| |
c) |
Per i veicoli rimorchiati: |
| |
|
c.1) |
valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29
t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante
sugli assi a terra; |
| |
|
c.2) |
velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento,
tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici,
che in ogni caso non può superare i 10 bar: |
| |
|
|
c.2.1) |
80 km/h
se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; |
| |
|
|
c.2.2) |
40 km/h
se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80
t; |
| |
|
|
c.2.3) |
25 km/h
se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli
rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili
a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di
base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; |
| |
|
c.3) |
dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo
61 del codice; |
| |
|
c.4) |
timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano
le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice
II al titolo I; |
| |
|
c.5) |
altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria
04 di appartenenza. |
| |
|
|
|
| |
d) |
Prove: |
| |
|
d.1) |
i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore
possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita
e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati
sulle seguenti pendenze: |
| |
|
|
d.1.1)
|
18% per
il veicolo isolato di cui alla lettera a); |
| |
|
|
d.1.2) |
16 % per
lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento
per il veicolo isolato di cui alla lettera b); |
| |
|
|
d.1.3) |
8% per
il complesso formato con un valore del rapporto di traino
di 1,45; |
| |
|
|
d.1.4) |
4,5% per
il complesso formato con un valore del rapporto di traino
uguale o superiore a 3; |
| |
|
d.2) |
per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione,
si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto
applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai
fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà
altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore
installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo
in tonnellate della combinazione che può formare con il
veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: |
| |
|
|
d.2.1) |
1,76 kW/t
per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t
con l'eccezione di cui al punto b.4) |
| |
|
|
d.2.2) |
1,17 kW/t
per combinazioni della massa complessiva di oltre 150
t. Per valori della massa complessiva della combinazione
compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore
deve essere quella risultante per interpolazione lineare
tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate
sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t,
oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione
la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t,
per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati
con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare
la prova di cui al successivo punto d.3.3); |
| |
|
d.3) |
la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata
in conformità delle disposizioni di cui agli allegati
I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato
II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII, e,
per i soli veicoli suscettibili di superare di 50 km/h,
X della direttiva 71/320/CEE: |
| |
|
|
d.3.1) |
il tempo
t, corrispondente a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato
III della direttiva citata, non deve essere inferiore
a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche
entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice,
senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo
10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere
attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto
delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3; |
| |
|
|
d.3.2) |
deve essere
altresì verificato che i veicoli di cui alla lettera b),
alla massa massima eccezionale che possono formare, siano
in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni
di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5%
(per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore
a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di
25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina
al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei
dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di
stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza
percorsa per una lunghezza di 6 km; |
| |
|
|
d.3.3) |
le prove
di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente
punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto
d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle
predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste
ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle
masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi
dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il
riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice,
sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. |
| 2. |
Per i veicoli
destinati a formare complessi costituiti da più veicoli
a motore e/o più veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni
dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora
necessarie per la realizzazione di particolari tipi di
tali complessi. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Appendice II - Art. 9
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e
dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni.
|
| |
|
|
|
| 1. |
Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale,
eccedenti i limiti previsti dall'articolo 61 del codice,
sono le seguenti: |
| |
| |
a) |
Per i veicoli
a motore: |
| |
|
|
|
| |
|
a.1) |
masse:
comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice; |
| |
|
a.2) |
dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti
fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori
stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione-Direzione
generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari
realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione
di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili; |
| |
|
|
| |
|
a.3) |
dimensioni
dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i
limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che
non ricorrano le condizioni previste al punto a.2); |
| |
|
a.4) |
altre caratteristiche:
tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza. |
| |
|
|
|
| |
b) |
Per i veicoli
rimorchiati: |
| |
|
|
|
| |
|
b.1) |
masse e
dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come
ai punti a.1), a.2), e a.3); |
| |
|
b.2) |
timoni:
di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa
per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni
tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale
della M.C.T.C.; |
| |
|
b.3) |
lunghezza
dei veicoli: è consentita la realizzazione di veicoli
rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del
telaio o per interposizione, nella zona centrale dello
stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto
delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale
della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione di allungamento
deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo
tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del
codice; |
| |
|
|
b.3.1) |
i rimorchi
o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non
allungato e non determinano il superamento di alcuno dei
limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice; |
| |
|
b.4) |
altre caratteristiche:
tutte quelle proprie della categoria O di appartenenza. |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Appendice III - Art.10
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi
d'opera |
| |
|
|
|
| 1. |
Gli autoveicoli
isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche
e funzionali prescritte per i veicoli della categoria
N3, salvo quanto di seguito specificato: |
| |
a) |
gli assi
posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della
valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono
considerati come asse unico; |
| |
b) |
massa aderente
minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima
per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al
50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli
a quattro assi; |
| |
c) |
massa minima
sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa
complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso
di due assi direttivi il valore della massa gravante su
ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della
massa complessiva; |
| |
d) |
tara minima
dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre
assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14
t; |
| |
e) |
slivellamenti
per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a
scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun
asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il ± 25%; |
| |
f) |
sospensionimeccaniche
degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di
sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari
a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato
per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole
omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni
degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti
compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le
coppie, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. In
ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo
da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura
del veicolo interessato; |
| |
g) |
agli effetti
di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono
assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione
di quelli direttivi per i quali valgono le norme della
categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli
assi contigui, non superiore a 1,80m; |
| |
h) |
altezza
minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti
gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura
posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere
inferiore, a pieno carico, a 250 mm; |
| |
i) |
velocità
massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80
km/h. I dispositivi limitatori di velocità, conformi alle
prescrizioni comunitarie in proposito e con velocità regolata
pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi
ai fini della valutazione della velocità massima calcolata; |
| |
l) |
differenziale
dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli
assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori,
di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; |
| |
m) |
per i trattori
di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare,
senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa,
tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello
eccezionale; |
| |
n) |
la massa
rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno
o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata
per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori
a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione
della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice
III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso
comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica. |
| |
|
|
|
| 2. |
Gli autotreni
e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni
previste per la categoria, salvo quanto specificato ai
punti seguenti: |
| |
a) |
per gli
autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare
non inferiore al 28% della massa massima nei complessi
a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima
nei complessi a cinque o più assi. Nel caso di autoarticolati
costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo
di macchine operatrici, la verifica della massa aderente
minima è sostituita da quella indicata alla successiva
lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi
la massa sugli assi a terra del semirimorchio; |
| |
b) |
per gli
autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni
di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio
e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto
previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45.
Tale valore è elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione
prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I; |
| |
c) |
tara minima
dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro
assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati
a cinque o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t. |
| |
|
|
|
| 3. |
I rimorchi
devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2
dell'allegato I alla direttiva 71/320/CEE e devono essere
realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine
operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi
e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati
(spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto
del materiale necessario per consentire il traffico stradale
in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme
valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa,
devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria
dall'appendice I al titolo I. |
| |
|
|
|
| 4. |
I semirimorchi
sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa,
e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto
esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate
al comma 1, lettera a), e), f), g) ed h); si applicano
altresì ad essi le restanti norme valide per la categoria
O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di
macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite
per la categoria dall'appendice I al titolo I. |
N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le
norme vigenti.
|
|
|